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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni e revoca della patente

Il Codice della Strada prevede sanzioni durissime per chi guida in stato di ebbrezza. Tolleranza zero per i neopatentati

Una serata con gli amici e un cocktail sono un’accoppiata vincente, ma non se poi bisogna mettersi al volante. Infatti, oltre al rischio che corriamo noi e che facciamo correre agli altri se guidiamo dopo aver bevuto, sono aspre le sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada in caso di guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, l’art 186 CdS  prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, fino alla possibilità di arrivare alla revoca.

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico, misurato in grammi di alcol per litro di sangue e rilevato tramite l’alcol test. Non c’è un solo limite alcolemico, ma sono ben 3 (più il tasso alcolemico consentito per i neopatentati, cioè Zero).

Il tasso alcolemico dopo aver bevuto dipende a sua volta da moltissimi fattori, come il sesso, il peso, l’aver mangiato o meno prima di bere e, ovviamente, quanti bicchieri ci siamo bevuti.

Insomma, il ritiro patente per alcol è una cosa molto frequente, come anche frequenti sono le sanzioni accessorie. Per questo è bene conoscere l’articolo 186 e ciò che prevede in caso di ebbrezza alla guida.

Ecco allora una guida sintetica di cosa prevede il Codice della Strada in caso di guida in stato di ebbrezza per ogni tasso alcolemico, in alcuni casi specifici e come fare eventualmente ricorso.

Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni

guida in stato di ebbrezza sanzioni in base al tasso alcolemico

Tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l

Non è reato mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro, ma la sanzione amministrativa consiste in una multa che va da un minimo di 527 a un massimo di 2.108 euro.

A questa si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da tre a sei mesi. In tal caso, se ci fosse un passeggero idoneo alla guida e con un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l, egli può prendere la guida del veicolo e lasciarlo in consegna al proprietario o in un’autorimessa. In caso contrario, il veicolo verrà recuperato da un carro attrezzi a carico del trasgressore.

Tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l

Costituisce reato penale punibile con l’arresto fino a 6 mesi mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. A questo si aggiunge una multa che va da 800 a 3.200 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

Sono previste le sanzioni massime per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni.

Prevista anche la confisca del veicolo, se non intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato.

In questo caso, il veicolo non viene confiscato, ma viene raddoppiata la durata della sospensione della patente, che quindi passa da un minimo di due a un massimo di quattro anni.

Tasso alcolemico zero per neopatentati

Sanzioni durissime per i neopatentati. Infatti, in base a quanto disposto dal Codice della Strada, per i minori di 21 anni e per tutti i soggetti neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) il limite imposto è di zero grammi per litro.

La multa prevista per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l è fino a 624 euro, mentre in caso di tasso alcolemico superiore si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.

Tolleranza zero per i guidatori professionali

Anche per i guidatori professionali che svolgono l’attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, sono previste sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Guida in stato di ebbrezza: i casi

Guida in stato d'ebbrezza, meglio un anno di carcere o 90 mila euro di multa

Il Codice della Strada prevede sanzioni maggiorate per la guida in stato di ebbrezza in alcuni casi specifici. Ad esempio se il guidatore che ha bevuto causa un incidente, con o senza feriti e morti, o se il guidatore è recidivo.

Non è inoltre possibile rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test senza incorrere in pesanti sanzioni.

Incidenti

guida in stato di ebbrezza incidente stradale

Le sanzioni previste dal Codice della Strada si raddoppiano per il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale oltre alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo con cui è stato provocato l’incidente per un periodo di 180 giorni, eccetto nei casi in cui il veicolo è intestato ad un soggetto diverso da quello che ha provocato l’incidente.

Omicidio stradale 

guida in stato di ebbrezza omicidio stradale

In caso di omicidio stradale colposo, per i conducenti colti in stato di ebbrezza la legge introdotta nel 2016, volta a punire con la reclusione il conducente che, violando le norme del codice della strada, sia causa di un evento mortale, prevede la reclusione da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (8-12 anni di reclusione invece per i conducenti professionali).

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la reclusione prevista va invece da 8 a 12 anni.

In caso di fugga del conducente, la legge stabilisce delle aggravanti di pena, la quale viene aumentata da 1/3 a 2/3, e, nel caso in cui si provochi la morte di più persone, si può arrivare fino ai 18 anni di reclusione. La pena invece può essere dimezzata quando l’omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all’azione del colpevole.

Recidiva e rifiuto di sottoporsi all’alcol test

guida in stato di ebbrezza rifiuto alcol test

È prevista la revoca della patente nei casi di recidiva in un biennio. Sanzioni salatissime invece nel caso in cui il soggetto si rifiuta di sottoporsi all’alcol test una volta fermato e sospettato di guida in stato di ebbrezza.

Infatti vengono applicate le stesse sanzioni previste nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l con una multa da 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo.

Guida in stato di ebbrezza: ricorso e prescrizione

guida in stato d'ebbrezza ricorso e prescrizione

Nel caso in cui siano stati commessi dei vizi di forma durante l’accertamento è comunque possibile fare ricorso.

Il tempo necessario per la prescrizione delle sanzioni relative all’articolo 187 del Codice della Strada è di due anni se si tratta di una contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda, di tre anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto e di cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.

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