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Basta obbligo di collaudo per gancio traino e serbatoio GPL

Un nuovo decreto del Ministero dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che non è più necessaria la “visita e prova” in Motorizzazione, anche per i doppi comandi delle auto per le scuole guida e le modifiche alle vetture per conducenti disabili.

Ecco una buona notizia che farà piacere a milioni di automobilisti: e si tratta di una novità che accoglie in pieno i programmi di semplificazione in atto. Nello specifico, è un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal titolo “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”, pubblicato domenica 14 febbraio in Gazzetta Ufficiale.

A chi si rivolge

In buona sostanza, il nuovo provvedimento (firmato l’8 gennaio 2021 dalla ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli) elimina l’obbligo di sottoporre a collaudo in Motorizzazione Civile i ganci traino installati sugli autoveicoli, i serbatoi per il GPL ed ulteriori modifiche al veicolo, fra le quali ci sono i doppi pedali per le autovetture utilizzate dalle scuole guida e gli adattamenti dei comandi per i conducenti disabili (come, ad esempio, lo spostamento delle leve, lo specchio retrovisore supplementare esterno e quello interno a grandangolo, la centralina che raggruppa i comandi dei servizi, l’inversione dei pedali di acceleratore e freno, il montaggio del pomello sul volante).

Fa fede la dichiarazione dell’installatore

Di fatto, decade l’obbligo della “visita e prova” presso gli Uffici tecnici del Dipartimento dei Trasporti terrestri (ex Motorizzazione): la sostanziale novità concede la possibilità, per le officine autorizzate, di occuparsi anche degli adempimenti amministrativi di collaudo conseguente all’installazione dei nuovi sistemi (nella fattispecie, ad esempio, i serbatoi per il GPL possono essere sottoposti a revisione decennale nelle officine stesse), senza quindi dovere più portare il veicolo in Motorizzazione Civile. Del resto, fa fede la dichiarazione dell’avere adempiuto “a regola d’arte” agli interventi: le officine – che saranno sottoposte a vigilanza dallo stesso Ministero dei Trasporti attraverso le sedi territoriali del Dipartimento dei Trasporti terrestri -, oltre a fornire questa indicazione, devono allegare ai documenti anche la certificazione sull’origine dei componenti che sono stati installati a bordo dell’autoveicolo, nonché – dove richiesto – il certificato di conformità.

Come presentare la domanda

Attenzione: se le procedure “materiali” di installazione sono state semplificate, resta in vigore l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione del veicolo sottoposto a modifiche. La domanda relativa deve essere presentata entro trenta giorni dall’avvenuto intervento di officina. Le modalità restano le stesse di sempre: la presentazione della domanda di aggiornamento del “libretto” è a cura del proprietario del veicolo (questo passaggio comporta una spesa di 10,20 euro cui si aggiunge il costo di una marca da bollo da 16 euro), oppure può essere affidata ad un’agenzia di pratiche auto (con, in questo caso, il pagamento delle tariffe liberamente applicate).

Un periodo di transizione

A chi abbia presentato una domanda al Dipartimento dei Trasporti terresti del proprio territorio prima della pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, si stabilisce un periodo di transizione, funzionale al completamento della domanda secondo l’iter precedente. Se si vuole procedere in rapporto alle nuove disposizioni, la domanda dovrà essere integrata avendo cura di integrarla con l’accreditamento dell’officina e le relative dichiarazioni.

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