Omologazione autovelox, una sentenza riporta la questione alla ribalta

Senza decreto ministeriale e prove di taratura la multa non vale: il Tribunale di Trento respinge il ricorso dell'amministrazione e tutela l'automobilista

Omologazione autovelox, una sentenza riporta la questione alla ribalta
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Renato Terlisi
Pubblicato il 15 mag 2026

Il Comune di Trento ha subito una significativa sconfitta giudiziaria che mette in discussione l’efficacia dei controlli elettronici della velocità condotti senza il rispetto di rigorosi requisiti tecnici. La vicenda ruota attorno alla galleria di Martignano, dove un occhio elettronico ha finito per colpire non l’automobilista, ma l’amministrazione stessa.

Un verbale senza basi legali

Tutto è nato da un transito avvenuto il 7 aprile 2024, quando un cittadino è stato sanzionato per aver percorso il tunnel a 96,90 km/h, superando di poco il limite di 90 km/h. Tuttavia, la contestazione si è sgretolata davanti ai giudici poiché lo strumento utilizzato non risultava omologato secondo le normative ministeriali, un requisito che la legge considera fondamentale per la validità della multa.

La confusione tra approvazione e omologazione

In sede di appello, il Comune ha tentato di difendere il proprio operato sostenendo che l’approvazione preventiva del dispositivo fosse sufficiente a certificarne la regolarità. Il Tribunale di Trento ha però respinto fermamente questa tesi, allineandosi all’orientamento della Corte Suprema. I giudici hanno chiarito che approvare un prototipo non equivale a omologare l’apparecchio specifico: si tratta di due procedure distinte e non interscambiabili, con la seconda che garantisce una conformità tecnica superiore.

Le mancanze documentali del Comune

Oltre alla questione terminologica, la posizione dell’amministrazione è stata indebolita dall’impossibilità di esibire documenti cruciali durante il procedimento. Nello specifico, il Comune non è stato in grado di produrre il decreto di omologazione iniziale né di documentare la periodica taratura dell’autovelox, passaggi essenziali per certificare che lo strumento continui a misurare correttamente la velocità nel tempo.

Un conto salato per le casse pubbliche

Il tentativo dell’amministrazione di impugnare la prima sentenza del giudice di pace si è risolto in un onere economico per l’ente locale. Il Tribunale, in qualità di giudice d’appello, ha rigettato il ricorso e ha condannato il Comune a risarcire l’automobilista per le spese legali sostenute, quantificate in circa 500 euro, oltre al pagamento del doppio contributo unificato.

Questa sentenza stabilisce un principio chiaro: la sicurezza stradale e la lotta all’eccesso di velocità devono passare per strumenti tecnicamente e legalmente inattaccabili, pena l’invalidità dell’intera procedura sanzionatoria.

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