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Parcheggio a pagamento e furto d’auto: chi è responsabile

Si è davvero tutelati quando si lascia l’auto in un parcheggio a pagamento?

Solitamente, quando si lascia la propria vettura in un parcheggio a pagamento con la presenza di un posteggiatore ci si sente più al sicuro da un possibile furto d’auto, sensazione maggiore se il parcheggio è recintato o è al chiuso nei cosiddetti silos, barriere fisiche che aiutano a rafforzare il nostro senso di sicurezza.

Come ricordato dal sito laleggepertutti.it, entrando in un parcheggio a pagamento si sottoscrive un contratto con la società che gestisce l’area in questione. Secondo la legge avviene un vero contratto di deposito che determina la responsabilità di chi gestisce il parcheggio a custodire il veicolo e a restituirlo integro. Nonostante questo assunto, vi sono, però delle deroghe che limitano questa responsabilità a seconda del tipo di parcheggio e delle condizioni contrattuali.

Innanzitutto bisogna chiarire che i parcheggi a pagamento su pubblica via non sono soggetti alle regole generali di custodia del mezzo, quindi, quando si lascia l’auto nelle cosiddette aree blu non si viene mai tutelati dal gestore del parcheggio, in questo caso il Comune, in caso di furto dell’auto.

Parcheggi a pagamento recintati o al chiuso

Per questi posteggi a pagamento non vale la deroga di legge adottata per le aree a pagamento comunali. Questi parcheggi sono provvisti di sbarre automatizzate che permettono il passaggio solo attraverso l’uso di una tessera magnetica e per questa ragione, chi gestisce questi posteggi a pagamento, può essere ritenuto responsabile in caso di furto di auto custodite al loro interno.

Ma la responsabilità delle società che gestiscono queste tipologie di posteggi a pagamento può essere limitata dalle informazioni che spesso vengono fornite agli utenti all’ingresso del parcheggio. I gestori, per evitare di essere ritenuti responsabili in caso di furto, devono comunicare se si tratta di “parcheggio non custodito” attraverso delle scritte o degli avvisi ben visibili dall’esterno e ripetuti anche all’interno della struttura. Solo in questo modo l’automobilista può capire se può contare o no sulla custodia della propria auto.

Chi gestisce l’area a pagamento può essere ritenuto responsabile in caso di furto quando questi si assume la piena qualità di custode dell’auto, cosa che può accadere in modo univoco dichiarando che si tratta di un parcheggio custodito oppure con un comportamento in linea con l’attività di custode. Un esempio di tale comportamento è la richiesta di consegnare le chiavi dell’auto ai dipendenti del posteggio.

Controllare le chiavi significa controllare l’auto e di conseguenza l’assunzione dell’obbligo di custodia. Se queste condizioni vengono a mancare può essere riconosciuta la responsabilità del gestore del parcheggio a pagamento per il furto dell’auto se l’utente non era stato messo in condizione di capire che non era offerta la custodia dell’auto prima di entrare nel parcheggio. La mancanza di una corretta comunicazione o di una comunicazione di esclusione di responsabilità che avvenga solo dopo l’entrata nel parcheggio a pagamento non vale ad escludere la responsabilità del gestore in caso di furto dell’auto.

Cassazione

Come sottolineato dall’Associazione Sportello dei Diritti, la sentenza n. 11221 del 9 maggio 2017 della Corte di Cassazione civile ha ribadito il principio secondo cui coloro che subiscono il furto dell’auto in un parcheggio a pagamento hanno diritto al risarcimento del danno anche se il titolare dimostra di aver predisposto un’adeguata vigilanza.

L’unico motivo di esclusione dal risarcimento risiederebbe solo nella dimostrazione che l’inadempimento contrattuale sia derivato da causa non imputabile al gestore. Nel caso affrontato i Giudici hanno rigettato il ricorso di un esercente di un’autorimessa confermando un rimborso di 4 mila euro in favore di un automobilista per il furto della macchina avvenuto all’interno del garage a pagamento.

I Giudici hanno precisato che nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare, come indicato dall’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

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