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La multa in zona ZTL: quanto costa, dopo quanto arriva e il permesso per i disabili

Se temete di aver preso una multa in ztl, ecco quello che dovete sapere: quanto costa, dopo quanto tempo dovrebbe arrivarvi la notifica e cosa avviene se avete il permesso per i disabili.

La multa in ZTL può essere molto fastidiosa: a volte capita di essere sanzionati perché, per distrazione, non si è notato di essere entrati in una zona a traffico limitato. A questo punto non bisogna fare altro che aspettare: dopo quanto arriva la multa a casa? E quanto costa? Il Codice della Strada ha le risposte a tutte queste domande. Nel caso in cui disponiate del permesso per i disabili, ricordatevi che il CdS prevede delle facilitazioni.

Le zone a traffico limitato devono essere opportunamente segnalate da cartelli stradali che ne indichino i varchi ed eventuali deroghe, in modo da avvisare per tempo l’automobilista del limite di circolazione. Secondo l’art. 7 del Codice della Strada, dedicato alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati,

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

Nel caso in cui questo divieto non venga rispettato, si pagherà una multa che può variare da 84 a 335 euro, ma non è prevista la decurtazione di punti. Attenzione però: come previsto dall’art. 198 del CdS, la multa per ZTL può essere anche doppia o anche di più, infatti viene sanzionato ogni singola violazione dell’accesso non consentito alla zona a traffico limitato.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

A questo punto la multa dovrebbe arrivarvi a casa entro tre mesi, ma se dovesse arrivarvi la notifica della multa ztl oltre 90 giorni, sappiate che non deve essere pagata perché sarà decaduta. L’art. 201 del Codice della Strada dichiara:

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
[…] g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o dellacircolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
[…]
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Infine, esiste possibilità di ricorso nel caso in cui abbiate effettuato l’accesso alla zona a traffico limitato con una vettura con il permesso per disabili. Secondo l’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503:

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Bisogna però ricordarsi di comunicare all’ufficio competente del Comune i dati della targa e i dati del contrassegno per evitare che le telecamere che effettuano il controllo degli accessi accertino l’irregolarità ed emettano la multa.

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