Quando l'Ue respinse le porte a forbice di Lamborghini
Il caso Lamborghini: l'Ufficio marchi europeo respinge la registrazione del movimento delle porte a forbice per mancanza di carattere distintivo e per motivi di funzionalità, confermato in appello nel 2003
Nel panorama automobilistico internazionale, poche soluzioni tecniche hanno saputo catturare l’immaginario collettivo quanto le Lamborghini con le loro celebri porte a forbice. Questo elemento di design, divenuto simbolo di esclusività e avanguardia, ha generato negli anni un acceso dibattito non solo tra appassionati e designer, ma anche tra giuristi e autorità preposte alla tutela della proprietà intellettuale. Il caso che ha visto protagonista la casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti posto una domanda fondamentale: fino a che punto un costruttore può rivendicare la paternità esclusiva su un movimento iconico, distinguendo tra valore estetico e necessità tecnica?
Un tratto distintivo messo da parte
Proteggere un movimento, non una funzione: questa la sfida che ha spinto Lamborghini a tentare una strada innovativa nel campo della tutela dei segni distintivi. Nel novembre 1999, già sotto il controllo del gruppo Volkswagen Audi, la casa automobilistica presentò all’Ufficio europeo dei marchi una domanda che, per l’epoca, era rivoluzionaria: registrare non una forma statica, ma una sequenza di immagini che illustrasse il movimento spettacolare delle porte a forbice. L’argomentazione era chiara e ambiziosa: nessun altro elemento, più di quel gesto scenografico, rappresentava nell’immaginario collettivo il DNA di Lamborghini.
La risposta dell’Ufficio europeo dei marchi non tardò ad arrivare e, nel 2001, si tradusse in un doppio rifiuto. In primo luogo, si sostenne che il movimento non possedesse un carattere distintivo sufficiente: marchi prestigiosi come Saleen, Vector, Bugatti, McLaren e Mercedes avevano adottato soluzioni analoghe, rendendo l’apertura verso l’alto una caratteristica comune nell’élite delle supercar. In secondo luogo, si evidenziò come concedere un’esclusiva su tale movimento avrebbe significato limitare la libertà progettuale dei concorrenti, ostacolando la diffusione di innovazioni tecniche e costringendo l’industria a evitare soluzioni già note.
Una controversia molto discussa
La funzionalità del sistema di apertura fu dunque posta al centro della controversia: se un elemento risponde principalmente a una necessità tecnica, il diritto dei marchi non può trasformarsi in uno strumento di monopolio, sottraendo agli altri costruttori la possibilità di adottare soluzioni simili. Questa linea di principio si è rivelata cruciale, soprattutto in un settore come quello automobilistico, dove il confine tra stile e ingegneria è spesso labile.
Nonostante il rifiuto, Volkswagen Audi decise di ricorrere, sostenendo che il celebre movimento delle porte a forbice fosse una scelta estetica e simbolica, più che una mera soluzione tecnica. L’azienda paragonò il proprio caso a quello dei marchi sonori o delle forme di bottiglie riconoscibili, proponendo una nuova categoria: il marchio di movimento. Secondo questa visione, il valore identitario del gesto avrebbe dovuto essere riconosciuto e tutelato, proprio come avviene per altri segni distintivi non convenzionali.
Il 23 settembre 2003, tuttavia, la commissione di ricorso confermò la posizione iniziale dell’Ufficio europeo dei marchi. A prescindere dalla presentazione come marchio di movimento, il segno proposto equivaleva di fatto a proteggere il funzionamento meccanico di una portiera, ponendo un ostacolo ingiustificato alla libertà tecnica dei concorrenti. I giudici sottolinearono inoltre che, agli occhi del pubblico, il movimento delle porte a forbice veniva percepito più come un effetto visivo d’impatto che come un vero e proprio indicatore di origine commerciale.
Un precedente a tutti gli effetti
Da un punto di vista giuridico, questa sentenza rappresenta un precedente di grande rilievo, chiarendo i limiti tra tutela del carattere distintivo di un marchio e protezione delle innovazioni tecniche. Gli esperti concordano: brevetti e diritti di design sono gli strumenti più idonei per salvaguardare soluzioni tecniche o estetiche, mentre il marchio deve mantenere la sua funzione primaria di segnalare l’origine commerciale di un prodotto.
Sul piano culturale, il rifiuto della protezione marcaria non ha minimamente intaccato l’associazione simbolica tra Lamborghini e le sue porte a forbice. Nel linguaggio comune, l’espressione “porte Lamborghini” è ormai divenuta sinonimo universale di quel meccanismo, a dimostrazione di quanto il valore iconico possa sopravvivere anche senza un riconoscimento formale in ambito giuridico.
Per i costruttori, rimangono dunque aperte le strade tradizionali della protezione tecnica e del design, mentre il dibattito sui marchi di movimento prosegue, in bilico tra esigenze di tutela, libertà di innovazione e strategie di marketing. Il caso delle porte a forbice di Lamborghini insegna che, nell’universo automotive, il confine tra identità e funzionalità resta sottile e costantemente in evoluzione.