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Patente sospesa: quando scatta la sospensione e cosa fare per tornare a guidare

Tutti i casi di sospensione del documento di guida, come comportarsi, come tornare in possesso della patente, i ricorsi, cosa si può fare per ridurre la durata del periodo sospensivo.

Il termine “sospensione della patente” può indicare due provvedimenti:

  • Natura sanzionatoria;
  • Natura cautelare.

Nel primo caso, si tratta di una misura che viene disposta – come sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, oppure nell’ipotesi di un reato che prevede anche la sospensione del documento di guida – dal Prefetto del luogo di residenza del titolare della patente in seguito ad avvenuta violazione a determinate norme del Codice della Strada.

La sospensione cautelare della patente viene decisa dal Dipartimento per i Trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile), a tempo indeterminato. Ovvero fino a quando il titolare non si sottopone a visita medica presso la Commissione Medica Locale di competenza territoriale.

Cosa si intende per sospensione della patente

Il ritiro della patente può avvenire (art. 218 CdS) dall’organo che ha accertato la violazione, il quale rilascia sul momento un foglio provvisorio che autorizza il conducente a portare il veicolo nel luogo di custodia indicato nel permesso.

Il comma 2 dell’art. 218 del Codice della Strada indica che la patente viene inviata, entro cinque giorni ed accompagnata dal verbale di accertamento, al Prefetto, il quale emette entro quindici giorni una ordinanza di sospensione della patente dove viene indicato anche il periodo di sospensione. Nel caso in cui l’ordinanza prefettizia non venga emanata entro quindici giorni, l’automobilista sanzionato può ottenere che la patente gli venga restituita.

Quando è prevista la sospensione della patente

La sospensione della patente è una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa. Il provvedimento, come indica il Codice della Strada, avviene nei seguenti casi.

  • Superamento di oltre 40 km/h del limite di velocità (con sanzioni più gravi per i neopatentati e gli autisti di professione) (art. 142 CdS);
  • Neopatentati: superamento dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada oppure senza rispettare le limitazioni sui veicoli (art. 117 CdS);
  • Recidiva in caso di guida senza la cintura di sicurezza (art. 172 CdS), di circolazione nei centri abitati durante i giorni di divieto per motivi di inquinamento atmosferico e (art. 173 CdS comma 3-bis) con il cellulare;
  • Utilizzo del veicolo per servizi di piazza con conducente, senza essere in possesso della licenza specifica (tassisti abusivi);
  • Guida di un veicolo per il quale occorre una patente di categoria differente rispetto a quella in possesso (art. 116 CdS);
  • Violazione del divieto di circolazione disposto dal Prefetto, se si guida un veicolo per trasporto di cose;
  • Violazione delle norme del Codice della Strada in materia di divieto di sorpasso e di circolazione contromano in curva (manovre pericolose: art. 143 CdS), in condizioni di scarsa visibilità e su strada suddivisa in carreggiate separate, di circolazione sulla corsia di emergenza e sulla corsia di variazione di velocità (art. 176 CdS);
  • Partecipazione a competizioni sportive non autorizzate;
  • Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico, rilevato dall’organo accertatore, superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8 g/l (art. 186 e 186-bis CdS);
  • Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS);
  • Se non ci si ferma, in caso di incidente con danni alle persone coinvolte e gravi danni ai veicoli (tali da necessitarne la revisione), o dopo avere investito una persona oppure in caso di mancato soccorso a feriti (art. 189 CdS);
  • Se, in due anni, si ha provocato per la seconda volta un incidente con gravi danni ai veicoli per mancato rispetto della distanza di sicurezza;
  • Violazione delle norme sul trasporto di merci pericolose (art. 168 CdS);
  • Guida di un automezzo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione, o se questi non sono conformi alle norme in vigore (art. 179 CdS);
  • Circolazione con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, oppure munito di un limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate, o ancora non funzionante (art. 179 CdS);
  • Rifiuto di custodire un veicolo sequestrato, o guida abusiva dello stesso veicolo;
  • Se si circola ugualmente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 217 CdS);
  • Violazione delle norme del Codice della Strada in materia di trasporto eccezionale (art. 10);
  • In caso di recidiva (medesima violazione compiuta per due volte in due anni) del mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza, immissione nella circolazione senza dare precedenza agli altri veicoli, mancata precedenza ai veicoli che circolano su rotate (art. 146 CdS);
  • Perdita temporanea dei requisiti psichici e fisici (art. 119 CdS);
  • Nel caso di falsificazione o contraffazione dei documenti di assicurazione del veicolo (art. 193 CdS).

Patente sospesa per alcol

La sospensione della patente a seguito di accertamento di guida in stato di ebbrezza può avvenire già oltre 0,5 g di alcol per litro di sangue. Se l’incidenza non supera 0,8 g/l, si tratta di un illecito amministrativo, con multa che va da 544 euro a 2.174 euro, e patente sospesa da tre mesi a sei mesi.

Il reato si configura se il quantitativo di alcol nel sangue è superiore a 0,8 g/l. La sanzione, in questo caso, prevede una multa da 800 euro a 3.200 euro, la reclusione fino a sei mesi e, come sanzione accessoria, la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Nel caso ancora più grave, cioè quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, le sanzioni raddoppiano: si prevede l’arresto da sei mesi a un anno, un’ammenda che varia fra 1.500 euro e 6.000 euro e la sospensione della patente da un anno a due anni.

Attenzione alla recidiva: se nell’arco di un biennio vengono accertate più infrazioni, il Prefetto dispone la revoca della patente. Con questo termine si intende la cancellazione del documento di guida. Se il provvedimento è stato deciso da gravi motivi di comportamento, come appunto la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e si abbia magari provocato un incidente grave, per riottenere la patente l’ex titolare del documento dovrà attendere almeno due o tre anni (e, se titolare di patente di categoria C o D, per ottenerle di nuovo dovrà prima conseguire nuovamente la patente B). E, per i tre anni successivi, sarà considerato come neopatentato (la nuova patente riporterà una data di rilascio ex novo), quindi dovrà rispettare scrupolosamente i limiti di potenza del veicolo e di velocità, e in caso di infrazioni, subirà il doppio della decurtazione di punti.

Patente sospesa per droga

La norma di riferimento è l’art. 187 del Codice della Strada: in caso di accertamento, si applicano le sanzioni corrispondenti al grado più elevato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS lettera C): sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, e sospensione della patente di guida da un anno a due anni, con ritiro immediato. Sarà poi il Prefetto a redigere il provvedimento di sospensione del documento di guida.

Se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato (cioè il mezzo non è di proprietà del conducente), si prevede un periodo raddoppiato di sospensione della patente. Inoltre, secondo l’art. 186 comma 1-bis CdS (neopatentati, conducenti con età inferiore a 21 anni, autisti di professione), le sanzioni aumentano da un terzo alla metà.

C’è poi la revoca della patente nei casi di recidiva in un triennio, e quando il contravventore è un conducente di autoveicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t, autoveicoli con rimorchio che hanno una massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli per trasporto persone con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, di autoarticolati ed autosnodati.

Le sanzioni di cui sopra raddoppiano, e c’è in più la confisca del veicolo, se emerge che il conducente con alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia provocato un incidente stradale, a prescindere dal fatto se si siano determinate conseguenze fisiche ad altre persone.

Patente sospesa: come riaverla?

Se la sospensione della patente è avvenuta in seguito a sanzione, per riottenere il documento bisogna attendere che il periodo stabilito dal Prefetto abbia termine. Solitamente, una volta terminate le settimane o i mesi di sospensione, è la Prefettura ad inviare la patente sospesa al comando di Polizia locale nel luogo di residenza del trasgressore. Quest’ultimo non deve fare altro che chiedere agli agenti, telefonando o redandosi di persona negli uffici, se il documento è già disponibile, ed in caso affermativo ritirarlo.

Nel caso della patente sospesa per motivi cautelari, che come si accennava in apertura è a tempo indeterminato, il titolare deve sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale di competenza territoriale, e successivamente – se la visita ha avuto esito positivo – presentare, per il ritiro del documento di guida, il certificato CML che attesta il recupero dell’idoneità.

Dove si ritira la patente dopo la sospensione

Per tornare in possesso della propria patente, terminato il periodo di sospensione e se in seguito a violazione agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada non è stato disposto un obbligo di visita medica, si deve contattare la Prefettura (Ufficio Patenti) o l’ufficio di Polizia locale di competenza territoriale che ha già ricevuto in custodia il documento dalla Prefettura stessa. Se la sospensione è avvenuta a tempo indeterminato e si sia ottenuto il certificato di idoneità alla guida senza scadenza o illimitato dalla Commissione Medica Locale, la patente potrà essere ugualmente ritirata in Prefettura. Se invece il certificato di idoneità è con scadenza o limitato, il titolare deve inviare (o portare di persona) una copia del certificato stesso all’Ufficio Patenti della Prefettura, che spedirà la patente in Motorizzazione per l’emissione di una nuova patente che avrà la durata stabilita dalla Commissione Medica Locale. Successivamente, ci si dovrà sottoporre a nuovi controlli per il rinnovo dell’idoneità fino ad ottenere il certificato illimitato.

Domande sulla patente sospesa

Che differenza c’è fra sospensione e ritiro della patente?

Si tratta di due casistiche a se stanti, ognuna delle quali fa riferimento a specifiche entità di durata e gravità della sanzione. Il ritiro della patente avviene in genere dalle forze di Polizia, e resta a carico del titolare del documento fino a quando non ci si metta in regola.

La sospensione della patente, disposta dal Prefetto, dal Pretore o da un giudice in Tribunale, ha dunque motivazione più grave, e può avere decorrenza da quindici giorni a cinque anni.

Cosa succede se nonostante la patente sospesa continuo a guidare?

Considerato che la sospensione della patente si traduce nel divieto di mettersi alla guida di un veicolo a motore, la violazione comporta la revoca del documento. In altre parole: non si può più riottenere la propria patente, e per tornare al volante bisognerà, dopo almeno due anni, conseguire una nuova patente. Inoltre, si rischia una sanzione amministrativa da 2.050 euro a 8.202 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva, il veicolo viene confiscato (ovvero: la proprietà passa allo Stato). Esistono delle “eccezioni”, che trattiamo più sotto.

Posso rifiutare di sottopormi agli accertamenti?

Nel caso in cui l’organo accertatore, al momento di un controllo delle condizioni psico-fisiche del conducente, lo inviti ad accertamento e questi si rifiuti, ci si troverà a dovere rispondere alle medesime sanzioni previste nel caso della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:

  • Multa da 1.500 euro a 6.000 euro;
  • Arresto da sei mesi a un anno;
  • Sospensione della patente da uno a due anni, e misura raddoppiata se il veicolo è di proprietà di una persona estranea al reato.

Posso impugnare un provvedimento di sospensione della patente?

La sospensione del permesso di guida ha carattere temporaneo. Più o meno lungo (a seconda della gravità dell’infrazione commessa), tuttavia destinato a terminare. Il provvedimento di sospensione della patente può essere impugnato mediante ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica prefettizia, oppure presentando ricorso (entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale) al Prefetto.

Posso “diminuire” il periodo di sospensione della patente?

Nel caso in cui sia avvenuto un decreto di condanna per guida in stato di ebbrezza (dunque con tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 g/l: al di sotto di tale soglia, si incorre in una sanzione amministrativa dunque senza alcun procedimento penale) e non si sia provocato un incidente stradale, si può chiedere un periodo di lavori socialmente utili nel settore della sicurezza stradale, da svolgere presso Associazioni di volontariato o di assistenza sociale, oppure presso gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni). Se l’impegno dell’interessato ha dato esito positivo, la durata di sospensione della patente viene ridotta a metà, non c’è confisca del veicolo e il reato si estingue.

Posso avere un “permesso speciale” di guida con patente sospesa?

In linea di massima sì. Tuttavia non è così facile (in effetti, se lo fosse, diminuirebbe efficacia al provvedimento). Dunque, si può dire che non è impossibile riottenere il permesso di guida, ma solamente per comprovati motivi di lavoro, o di assistenza. Bisogna, cioè, documentare che si hanno notevoli difficoltà logistiche a raggiungere il proprio luogo di lavoro con i mezzi pubblici (o in ogni caso con mezzi non di proprietà), oppure che ci si trovi in una situazione che permette le agevolazioni previste dalla Legge 104 sulla tutela dei portatori di handicap.

Entro cinque giorni dalla notifica del ritiro della patente, l’automobilista può presentare al Prefetto una richiesta (motivata e documentata) per ottenere la restituzione del permesso di guida. Nella richiesta vanno indicate le fasce orarie in cui si necessita del proprio veicolo per andare al lavoro o per assistere una persona (ai sensi della Legge 104). Il permesso straordinario, se accordato, non può essere in ogni caso superiore a tre ore al giorno.

Va tenuto presente che l’ottenimento di un “permesso provvisorio” di guida con patente sospesa è ottenibile soltanto per una volta, non può essere disposto a chi ha provocato un incidente stradale e allunga in automatico il periodo di sospensione della patente per un numero di giorni che corrisponde al doppio delle ore complessive accordate. Meglio fare con attenzione i propri conti, dunque.

Patente sospesa: cosa posso guidare?

Il titolare di patente che è stata ritirata può condurre qualsiasi mezzo che non predisponga documento di guida, a prescindere dalla categoria. Questo perché il provvedimento di ritiro e/o sospensione della patente ha l’obiettivo di togliere, per un certo periodo di tempo, l’abilitazione alla guida.

In buona sostanza: con la patente sospesa non si può guidare alcun veicolo a motore (né autoveicolo né motociclo né ciclomotore). Gli unici mezzi che è consentito guidare sono quelli senza motore: bicicletta, bici a pedalata assistita o elettrica, monopattino, skateboard, segway, carretti trainati da animali. E occhio alla recidiva, come specificato più sopra.

Patente sospesa in Italia: posso guidare in Svizzera?

Il ritiro e la sospensione della patente sono differenti nei presupposti. È possibile, in effetti, che avvenga una situazione in cui la sospensione del documento di guida (per decreto prefettizio) non avvenga previo ritiro, che dal canto suo viene effettuato dagli agenti nei casi in cui la prosecuzione della guida possa rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida pericolosa, solamente per fare alcuni esempi). Se con la patente sospesa per decreto del Prefetto ci si reca all’estero, si ritiene che non c’è ugualmente la possibilità di mettersi alla guida di un veicolo a motore. È vero che la violazione alla norma del Codice della Strada è avvenuta sotto una giurisdizione nazionale (l’Italia, nel caso di specie). Tuttavia, la patente non è materialmente in possesso del suo titolare in quanto ritirata e sospesa. Dunque, all’estero si configurerebbe un caso di guida senza patente.

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