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La conversione della patente estera: quali sono i documenti e l’elenco dei Paesi

Come convertire una patente estera, i documenti necessari e l’elenco dei paesi per i quali è possibile.

Quali sono le procedure per convertire una patente estera? Quali documenti sono necessari, per quali paesi è possibile farlo e quali sono i costi previsti?
In Italia è possibile circolare con una patente estera solo in maniera temporanea. Gli stranieri residenti sul nostro territorio hanno l’obbligo di convertire il proprio permesso di guida secondo modalità differenti che cambiano a seconda del paese di appartenenza e del periodo di permanenza.

Cittadini UE, SSE e svizzeri non residenti in Italia

Le patenti rilasciate dai paesi dell’Unione Europea, dello SSE, lo Spazio Economico Europeo, ossia i 28 paesi membri UE insieme all’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono circolare liberamente sulle strade italiane, ovviamente nel pieno rispetto delle norme. A questi paesi si è aggiunta recentemente la Svizzera dopo aver siglato un trattato con il nostro paese valido fino all’11 giugno 2021.

Cittadini UE, SSE e svizzeri con residenza normale in Italia

Secondo l’articolo 118-bis del Codice della Strada, con il termine di residenza normale si intende il luogo sul territorio nazionale dove si dimori abitualmente per almeno 185 giorni l’anno, sei mesi. Nel caso in cui un cittadino UE, SSE o svizzero abbia acquisito la residenza normale in Italia da più di un anno può convertire la propria patente presentando una semplice richiesta alla Motorizzazione Civile prima della data di scadenza del documento. Nel caso in cui la patente non abbia limiti di validità, la richiesta di conversione va presentata entro due anni dall’acquisizione della residenza. Scaduti i termini la patente estera non è più considerata valida e non può essere più convertita. In questo caso, il cittadino straniero dovrà sostenere di nuovo l’esame di guida e, nel caso in cui continui a circolare, commette la violazione di guida senza patente.
Le regole per la revisione della patente sono sempre quelle previste dall’articolo 128. Se vi sono dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici, i funzionari della Motorizzazione, o il prefetto, possono richiedere una visita medica o, eventualmente, anche l’esame di revisione. Conclusa la procedura di conversione la vecchia patente viene ritirata e riconsegnata alle autorità nazionali d’origine. Nel caso in cui la patente rilasciata dallo stato originario è stata sospesa o revocata dallo stesso, questa non potrà più essere convertita.

Cittadini Extracomunitari: Trattato di reciprocità

L’Italia ha stipulato un Trattato di reciprocità con alcune nazioni al di fuori degli stati UE e SSE che permette ai cittadini di questi paesi, che hanno acquisito la residenza in Italia, di poter effettuare la conversione della loro patente entro la data di scadenza. Le procedure previste sono le stesse applicate per il rinnovo della patente italiana: basta sostenere una semplice visita medica. La vecchia patente verrà poi ritirata e restituita alla nazione d’origine. Questi sono gli stati che hanno firmato il Trattato di reciprocità con il quale è possibile convertire la patente estera:
Albania (fino al 25 dicembre 2019), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12 marzo 2017), El Salvador (scaduto, in attesa di rinnovo), Filippine, Giappone, Israele (fino a 10 novembre 2018), Libano, Macedonia (accordo aggiornato), Marocco (accordo aggiornato), Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia (scaduto in attesa di rinnovo), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (fino al 29 maggio 2021), Uruguay (fino al 17 maggio 2020).

Cittadini Extracomunitari

Per tutti i cittadini extracomunitari il cui paese d’origine non rientra negli stati che hanno siglato un Trattato di reciprocità con il nostro paese, la conversione della patente estera non è possibile e bisogna sostenere un nuovo esame. Chi non risiede in Italia o vi risiede da meno di un anno può circolare sulle strade italiane con la patente, non scaduta, del proprio paese d’origine, ma solo se usata insieme ad un permesso internazionale di guida, oppure ad una traduzione ufficiale in italiano della patente stessa. La traduzione dovrà essere effettuata solamente da funzionari del consolato con tanto di firma legalizzata dalla prefettura o da un traduttore esterno che ufficializzi poi la traduzione firmando un giuramento davanti ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario.

Extracomunitari: cittadini di paesi esteri appartenenti ad alcune categorie

In via straordinaria esistono alcuni paesi extracomunitari che rilasciano patenti convertibili in Italia a patto che i propri cittadini residenti sul nostro territorio nazionale appartengano a determinate categorie:
Canada (personale consolare e diplomatico), Cile (personale diplomatico e familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari). In questi specifici casi la conversione senza esami è possibile solo se la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia o se il titolare della patente risiede da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Chi risiede da più di quattro anni in Italia dovrà sostenere l’esame di revisione, inoltre, non possono essere convertite le patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera convertibile in Italia.

Richiesta conversione patente UE, SSE, Svizzera: dove farla, i costi

E’ necessario recarsi presso gli uffici della Motorizzazione Civile e presentare la domanda sull’apposito modello TT2112 disponibile allo sportello dell’ufficio oppure online. Bisogna presentare l’attestato di versamento di 10,90 euro sul c/c 9001 usando un modello prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione, insieme all’attestato di versamento di 32 euro sul c/c 4028, su modello prestampato sempre in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione.
Se la patente è scaduta, non ha scadenza o non ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie, sarà necessario allegare un certificato medico in bollo da 16,00 euro con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia. Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico abilitato. Occorrono, inoltre, due fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata, la patente straniera in originale in corso di validità, in visione e in fotocopia completa fronte-retro, un documento di riconoscimento in originale e in fotocopia, il codice fiscale in originale e in fotocopia. Se la patente è scaduta sarà necessario presentare anche l’attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la suddetta patente non sia stata soggetta a provvedimenti sanzionatori, cioè non sia stata sospesa, né ritirata, né revocata.

Richiesta conversione patente non comunitaria: dove farla, i costi

Anche in questo caso bisognerà recarsi presso gli uffici della Motorizzazione Civile e presentare la domanda sempre sull’apposito modello TT2112 disponibile allo sportello dell’ufficio oppure online. Bisogna presentare l’attestato di versamento di 10,90 euro sul c/c 9001 usando un modello prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione, insieme all’attestato di versamento di 32 euro sul c/c 4028, modello prestampato sempre in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione. Servirà anche la patente posseduta in originale, in visione e in fotocopia completa fronte-retro, due fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata, il certificato medico in bollo da 16,00 euro corredato da una foto e con data non anteriore a tre mesi insieme alla relativa fotocopia, rilasciato sempre da un medico abilitato e, per finire, la traduzione giurata della patente.

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