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Quando scatta la revisione della patente e come funziona l’esame

È un’eventualità che chiunque potrebbe dover affrontare, e non sempre avviene a causa di gravi violazioni al Codice della Strada: in questa guida affrontiamo l’intera casistica, come comportarsi e quanto costa.

Se c’è la necessità di verificare che il titolare di patente di guida (di qualsiasi categoria) sia ancora in possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici richiesti per condurre veicoli a motore, gli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri oppure il Prefetto possono disporre la revisione della patente, con in alcuni casi anche un esame di guida. È, quindi, una misura cautelare, tant’è vero che la revisione della patente può anche prolungarsi oltre un primo esame medico, e richiedere ulteriori approfondimenti.

Quando scatta la revisione della patente

La revisione della patente viene regolata dall’art. 128 del Codice della Strada. Come si accennava in apertura, il provvedimento serve a stabilire se il titolare ha l’idoneità di poter continuare a guidare. A monte di questa valutazione, occorre dunque che ci siano dei dubbi sulla sussistenza dei requisiti psicofisici e tecnici per poter condurre un veicolo a motore senza alcun problema di sicurezza per se e per gli altri utenti.

La richiesta di revisione patente può essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) oppure dal Prefetto (ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada).

In base all’entità di verifica dei requisiti psico-fisici del titolare della patente, la revisione consiste in due accertamenti:

  • Esame tecnico, ovvero una prova teorica e pratica di idoneità alla guida;
  • Visita medica, secondo quanto previsto dall’art. 119 comma 4 CdS.

Revisione con esame tecnico

Avviene nel caso in cui il titolare abbia esaurito tutti i punti patente, oppure (a discrezione degli uffici della Motorizzazione Civile) se non ha rinnovato la propria patente da più di tre anni: si tratta, cioè, di sostenere nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida, proprio per dimostrare di essere ancora in possesso dei requisiti tecnici.

La revisione tecnica della patente va sostenuta anche in alcuni casi di recidiva, ovvero se dopo la prima violazione ad una norma del Codice della Strada che comporta la perdita di almeno cinque punti patente, nei dodici mesi successivi commetta altre due violazioni di analoga gravità.

L’esame tecnico di teoria per revisione della patente avviene mediante quiz estratti da quelli cui devono sottoporsi i candidati per il primo conseguimento della patente della stessa categoria. Ad esempio: in caso di revisione di una patente B, la prova d’esame di teoria verte su alcuni dei quesiti previsti per la patente B, e così via. La revisione patente può riguardare anche i conducenti minorenni (in questo caso, il legislatore ha previsto anche un esame ad hoc per la revisione delle patenti AM).

Modalità dei quiz teorici per la revisione della patente

  • Patente AM. 20 domande in 20 minuti, con un massimo di 2 errori consentiti;
  • Patente B, B1, BE, A, A1, A2. 30 domande in 30 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti;
  • Patente C, C1, C1E, CE. 30 domande in 30 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti;
  • Patente C1 e C1E non professionale. 30 domande in 30 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti;
  • Patente D, D1, D1E, DE. 30 domande in 30 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti;
  • CQC (Certificato di Qualificazione Professionale) per trasporto merci. 70 domande in 90 minuti, con un massimo di 7 errori consentiti;
  • CQC (Certificato di Qualificazione Professionale) per trasporto persone. 70 domande in 90 minuti, con un massimo di 7 errori consentiti.

Revisione della patente con visita medica

La visita medica per revisione patente viene disposta, dalla Motorizzazione Civile o dal Prefetto, se sia necessario verificare la sussistenza dei requisiti psico-fisici del titolare per uno o più dei seguenti casi:

  • Se in sede di accertamenti medico-legali differenti da quelli indicati nell’art. 128 CdS sia accertata la sussistenza, nel titolare della patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida;
  • Coma di oltre 48 ore;
  • Se il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi a persone, ed a suo carico è stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente;
  • In caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in caso di ebbrezza grave, con visita alla Commissione Medica Locale.

La verifica dei requisiti è, in questo caso, a cura della CML-Commissione Medica Locale di competenza territoriale, istituita dalla Motorizzazione Civile.

Mancata revisione della patente: sanzioni

L’art. 128 del Codice della Strada indica, al comma 2, che al titolare di patente che non si sottopone nei termini prescritti agli accertamenti tecnici e medici per l’idoneità alla guida, viene sempre disposta la sospensione del documento fino a quando gli accertamenti stessi non saranno stati superati con esito favorevole. La sospensione scatta dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione a sottoporsi a prova o esame di revisione.

Se si circola lo stesso alla guida di un veicolo che necessiti di patente, durante il periodo di sospensione oppure dopo essere stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida per accertamento sanitario, si è soggetti ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di 168 euro a un massimo di 678 euro, ed alla sanzione accessoria della revoca della patente (ai sensi dell’art. 219 CdS).

Cosa fare in caso di revisione patente

Il titolare di permesso di guida che ha ricevuto un provvedimento di revisione patente, ha trenta giorni per presentare istanza di esame. In caso contrario, viene disposta d’autorità la sospensione della patente.

Per l’istanza, bisogna allegare i seguenti documenti:

  • Modulo con richiesta di esame di revisione (conforme all’allegato alla circolare ministeriale n. 117 del 18 maggio 2016);
  • Copia del provvedimento di revisione;
  • Eventuale certificato emesso dalla Commissione Medica Locale, se richiesto nel provvedimento di revisione.

È importante sapere che l’istanza dura un anno: durante questo periodo, il titolare della patente in corso di revisione può sostenere le prove tecniche (un esame di teoria e un esame di guida) per una volta soltanto. In caso di bocciatura, in uno dei due esami, viene disposta la revoca della patente. Chi supera l’esame di teoria con esito positivo ma non può, per limiti di tempo, effettuare l’esame di guida, può chiedere una nuova istanza, che tuttavia “cancella” l’avvenuto superamento del quiz (di fatto, si ricomincia daccapo).

L’esame di guida può avvenire anche con un autoveicolo senza di doppi comandi, tuttavia a bordo deve trovarsi una persona che svolga funzione di istruttore.

Revisione della patente: i costi

La revisione della patente comporta dei costi, e che variano se ci si deve sottoporre solamente alla visita medica, oppure si debba superare un esame tecnico. In quest’ultimo caso, in effetti, la spesa è più elevata.

Di seguito un elenco delle spese da sostenere.

  • Marca da bollo da 16 euro;
  • Bollettino di c/c postale 91008 da 16,20 euro, come diritti di Motorizzazione, a favore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
  • Certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante, per 50 euro;
  • Certificato redatto dall’Ufficiale sanitario (il costo varia fra 30 euro e 50 euro).

Se la revisione della patente comporta anche l’esame di guida, vanno aggiunti i costi relativi all’eventuale iscrizione in autoscuola, e delle singole ore di lezioni di guida.

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