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Codice della Strada: novità 2022, ecco come cambiano gli esami di teoria

Sono entrate in vigore nuove modalità di effettuazione delle prove teoriche: dall’8 gennaio 2022, ogni scheda conterrà 30 domande da completare in 20 minuti, e con un massimo di tre errori.

In relazione alle numerose modifiche attuative al Codice della Strada contenute nel Decreto Infrastrutture e Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale a novembre 2021, sono state adottate diverse novità di carattere amministrativo che riguardano le modalità di rilascio delle patenti di guida. Fra queste, si segnala una revisione al meccanismo di svolgimento dell’esame teorico.

Quali categorie sono interessate

Nello specifico, come indicato in Gazzetta Ufficiale, dall’8 gennaio 2022 (data di applicazione), la prova di teoria verrà svolta in una nuova forma più “snella” rispetto alla precedente: ad ogni candidato verrà sottoposto un quiz con 30 domande, da completare in 20 minuti, ed un massimo di tre risposte errate per superare con esito positivo la prova. Finora, in effetti, l’esame di teoria si compone di 40 domande da completare in 30 minuti, ed una “tolleranza” di quattro errori. La novità viene applicata a tutti quelli che sosterranno l’esame per prendere la patente B (tutte le categorie, comprende B1 e BE) e la patente A (A1 e A2). Non ne faranno parte, invece, le prove d’esame per il “patentino” ciclomotori e le patenti di categoria superiore (C e D).

Procedure più “snelle”

La scelta di ridurre tempi e modi delle prove di teoria per il conseguimento della patente ha un’origine soprattutto “pratica”: sugli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri gravano le conseguenze dell’emergenza sanitaria, e le difficoltà di gestire l’enorme lavoro che si è accumulato nei drammatici mesi di lockdown e nei successivi periodi delle restrizioni. Un formato di esame più rapido, oltre a snellire e velocizzare le procedure di esame, consente anche minori tempi di presenza dei candidati nelle aule di esame, dunque contribuisce a limitare i rischi di contagio negli spazi al chiuso.

Arriva il riconoscimento facciale

Ulteriore novità: l’adozione di software di ultima generazione che contribuiscano a velocizzare le procedure di esame. In questo senso, indica il decreto di attuazione, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha in corso “L’attivazione di un nuovo modello operativo che, per consentire ai candidati l’accesso all’aula di esame, prevede l’esecuzione automatizzata, mediante software di riconoscimento facciale, dell’attività di identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici”.

Le proroghe causate dall’emergenza sanitaria

Ricordiamo che, di recente, il prolungamento dello stato di emergenza da Covid fino al 31 dicembre 2021 aveva comportato (come disposto da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) un sostanziale aggiornamento ai tempi di validità del foglio rosa nonché alla validità delle patenti già conseguite. Ricordiamo brevemente le nuove modalità.

  • Le patenti “guadagnano” dieci mesi di validità, oppure fino al 31 marzo 2022 (a seconda della data di scadenza) per la circolazione in Italia;
  • Dieci o tredici mesi in più (sempre a seconda della data di scadenza del documento) per la circolazione nei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
  • Gli esami di teoria sono stati prorogati al 31 dicembre 2021, per chi ha presentato domanda di conseguimento della patente a tutto il 2020, ed entro un anno (anziché sei mesi) per chi ha fatto domanda o la farà dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • I fogli rosa rilasciati fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati al novantesimo giorno successivo alla data di fine dello stato di emergenza sanitaria (dunque il 31 marzo 2022). Per lo stesso motivo, nei due mesi utili alla richiesta del riporto dell’esame di teoria sul nuovo foglio rosa non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: i due mesi decorreranno, di conseguenza, dal 1 aprile 2022.

Guida con patente scaduta: le sanzioni

Se il titolare non ha provveduto al rinnovo periodico della propria patente, si ravvisa un illecito. Le conseguenze si traducono in una sanzione amministrativa (multa che va da un minimo di 158 euro ad un massimo di 639 euro) ed il ritiro della patente quale sanzione accessoria. Attenzione alle conseguenze a livello assicurativo: una volta che la patente sia scaduta, il titolare non è “coperto” da alcun periodo di tolleranza. In altre parole: si è in contravvenzione se ci si mette alla guida di un veicolo già dal giorno successivo all’avvenuta scadenza. Non è possibile “implorare” alcuna scusante: la sanzione viene, in caso di controllo, applicata immediatamente. Del resto, la guida con patente scaduta costituisce motivo per il quale la Compagnia assicuratrice può, in caso di incidente, rivalersi sul titolare “smemorato” per rientrare della somma a risarcimento danni a cose o persone. Si paga di persona, e sono guai.

Cosa fare dopo il ritiro della patente

L’automobilista o il motociclista incorso in una multa ed al ritiro della patente per non averla rinnovata dopo la scadenza ed ha continuato a guidare, deve pagare la contravvenzione (anche qui vale la possibilità del pagamento ridotto se entro 5 giorni dall’avvenuto accertamento) e, entro dieci giorni, provvedere a mettersi in regola, sottoponendosi alla visita medica. Soltanto una volta ottemperato a questa disposizione si potrà tornare in possesso della patente, nel frattempo custodita dall’organo accertatore. È bene fare attenzione che, dopo 10 giorni, la patente viene consegnata in Prefettura. Occorre tenere presente che, dal 17 dicembre 2012, è in vigore la norma della scadenza corrispondente al compleanno del titolare. Una procedura di allineamento fra scadenza della validità della patente e data di nascita del titolare, che in occasione del rinnovo tiene conto di quest’ultima.

Guida senza patente: sanzioni

Nessun ciclomotoremotociclo né autoveicolo può essere guidato da chi non sia in possesso di patente. Bisogna in ogni caso stabilire “quando” e “se” la guida di un veicolo senza avere la patente costituisca reato. In questo senso, l’art. 126 del Codice della Strada prescrive che a chiunque si metta alla guida di un veicolo senza avere conseguito la patente che corrisponde al tipo di veicolo si applica una sanzione che va da 2.257 euro a 9.032 euro. La medesima ammenda per quanti, non più in possesso dei requisiti fisici o psichici, si siano visti revocare o non rinnovare la patente. Lo stesso Codice della Strada stabilisce, all’art. 116 comma 15, che in caso di recidiva (ovvero la medesima infrazione reiterata in un biennio) scatta la pena dell’arresto fino ad un anno. Nel gennaio 2016, secondo quanto disposto dal D. lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione, l’ammenda è stata sostituita da una sanzione amministrativa. Gli importi sono particolarmente elevati: si va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro per chi violi l’art. 126 CdS. Ne consegue che il reato resta applicato a chi venga “pizzicato” per due volte in due anni.

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