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Guida senza patente: tutte le sanzioni

Quali multe (sanzioni amministrative e accessorie) vengono applicate dal CdS nei casi di guida senza patente in base alla gravità delle violazioni.

Cosa si intende per guida senza patente? Come viene regolata dal Codice della Strada? Quali sono le sanzioni? Ed è più grave essere “pizzicati” alla guida di un veicolo senza patente perché la si è dimenticata a casa, oppure se la patente è scaduta, ritirata, sospesa o ancora revocata? E chi guida senza avere mai conseguito la patente cosa rischia? In effetti, ciascuna di queste infrazioni prevede una specifica sanzione.

In questo approfondimento facciamo chiarezza sulla questione della guida senza patente: come funziona, quali sono i casi regolati dalla legge e quali sanzioni si applicano.

Sanzioni per guida senza patente perché dimenticata

Avere con se la patente, in corso di validità e in originale (le fotocopie non valgono niente), quando si guida un veicolo è obbligatorio, come prescrive il comma 1 dell’art. 116 del Codice della Strada:

“Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza avere conseguito la patente di guida e, dove richiese, le abilitazioni professionali”.

Dal canto suo, l’art. 180 CdS indica, al comma 1, che per essere in regola il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé i seguenti documenti:

  • Carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica alla circolazione oppure certificato di circolazione (a seconda del tipo di veicolo che si sta guidando);
  • Patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché (dove necessario) lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici;
  • Autorizzazione per l’esercitazione alla guida (foglio rosa), e patente di guida per la persona che funge da istruttore (se è un istruttore professionale, occorre anche l’attestato di qualifica relativo);
  • Certificato di abilitazione o formazione professionale, carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità, dove sono previsti;
  • Relativa autorizzazione se si guida un veicolo impiegato per uso diverso da quello che risulta nella carta di circolazione, oppure quando il veicolo circola “in prova”. La carta di circolazione può essere sostituita da una fotocopia autenticata dal proprietario del veicolo, e da lui sottoscritta, nel caso di rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, veicoli di servizio pubblico per trasporto di persone e per i veicoli utilizzati per noleggio senza conducente, oppure con facoltà di acquisto in leasing.

Ciascuna tipologia di veicoli presuppone dunque il possesso di una determinata categoria di patente.

Chi, durante un controllo stradale, risulta sprovvisto della patente di guida perché l’ha semplicemente dimenticata a casa, viene sanzionato con una multa che (art. 180 comma 7 Codice della Strada) va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro (da 26 euro a 102 euro per i ciclomotori).

Per dimostrare di essere in regolare possesso di patente di guida in corso di validità, bisogna presentarsi (ed è anche in questo caso obbligatorio) presso il comando di Polizia locale o Polizia stradale competente per territorio, con in mano il documento che mancava al momento del controllo, entro i termini comunicati dall’agente che ha accertato la violazione. Chi, senza giustificato motivo, non ottempera a questo obbligo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 430 euro a 1.731 euro.

L’obbligo di presentarsi in Polizia locale o Polizia stradale per dimostrare di essere in possesso del documento che corrisponde alla categoria del veicolo che si sta conducendo non è necessario se, durante il controllo, gli agenti possono accertare l’esistenza e la validità del documento attraverso la consultazione delle banche dati e degli archivi pubblici.

Quali sanzioni se si guida con patente scaduta

È obbligatorio guidare con i documenti sempre validi. In altri termini: non c’è alcuna “tolleranza” di legge se si circola con il documento scaduto, anche solamente per un giorno. In effetti, si tratta di un caso più grave della semplice dimenticanza della patente a casa, e lo dimostra il fatto che le sanzioni sono più severe.

L’art. 126 comma 11 del Codice della Strada (“Durata e conferma della validità della patente di guida”) stabilisce che chi risulta in possesso di un documento di guida (patente o abilitazione professionale di cui all’art. 116 CdS commi 8, 10, 11 e 12) scaduti di validità è soggetto ad una sanzione amministrativa da 158 euro a 638 euro.

C’è in più la sanzione accessoria del ritiro della patente (oppure del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o ancora della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato).

Per tornare ad essere in regola, è necessario pagare la multa il prima possibile e provvedere al rinnovo della patente, che dev’essere pressoché immediato: ci sono soltanto 10 giorni dalla data di avvenuto accertamento dell’infrazione per sottoporsi a visita medica. In caso contrario, la patente già ritirata dall’organo accertatore viene inviata in Prefettura, con relativo allungamento dei tempi.

Sanzioni per guida senza patente perché ritirata o sospesa

Conseguenza del caso precedente (cioè il documento di guida è stato ritirato eppure si continua a guidare): la guida con patente ritirata configura un abuso. Chi, durante questo periodo, viene “beccato” circolare su un veicolo, viene punito (art. 216 comma 6 del Codice della Strada) con una sanzione amministrativa da 2.045 euro a 8.186 euro. In aggiunta, la legge prevede il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di recidiva, c’è la confisca amministrativa del mezzo.

Attenzione: una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1417/2021) stabilisce che la circolazione abusiva con un veicolo durante il periodo di ritiro della patente (la sentenza degli “ermellini” faceva riferimento, in quel caso, alla guida in stato di ebbrezza), e se si tratta di violazione cui segue un provvedimento di sospensione della patente, configura la guida con patente sospesa, quindi comporta la revoca della patente.

Sanzioni per guida senza patente perché mai avuta o revocata

Anche se da diversi anni la guida di veicoli a motore senza mai avere conseguito la patente di riferimento alla categoria del mezzo è un reato depenalizzato ad illecito amministrativo (art. 1 del D. lgs. n.8 del 15 gennaio 2016), la multa per chi guida senza mai avere avuto la patente, oppure conduce un veicolo senza essere mai entrato in possesso della categoria di patente necessaria per la guida di quel tipo di veicolo, è particolarmente “pesante”: da 5.000 euro (che vengono ridotti di un terzo, cioè a 3.570 euro, se si provvede a pagare la multa entro i cinque giorni) ai 30.000 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

La medesima sanzione viene applicata in caso di guida con patente revocata per mezzo di un atto già notificato, e anche se il conducente è già stato ritenuto non idoneo alla guida da parte della Cml-Commissione Medica Locale.

Nel caso di recidiva, la legge (art. 116 comma 15 CdS) stabilisce in più la pena dell’arresto fino a 1 anno.

Se c’è incauto affidamento di un veicolo ad una persona che non ha mai posseduto la patente, oppure possiede una patente ma non è della categoria che corrisponde al tipo di veicolo che gli è stato prestato, il proprietario del mezzo viene punito con una sanzione amministrativa compresa fra 397 euro e 1.592 euro.

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