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Alcol test: limiti, sanzioni, rifiuto

Cosa prevede la legge in materia di alcol test.

Lo sappiamo tutti, guidare in stato di ebbrezza è molto pericoloso, ma bisogna ammetterlo, non tutti conosciamo bene le norme che regolano il funzionamento dell’alcol test fino a che non le sperimentiamo direttamente o indirettamente, magari attraverso il racconto di un nostro amico, e lì incominciano i guai…

Il 23 settembre del 2008 è entrato in vigore il decreto legge che prevede l’affissione obbligatoria all’interno dei pubblici esercizi delle tabelle che indicano i rischi derivanti dall’assunzione delle bevande alcoliche. Le tabelle devono contenere sia la descrizione dei sintomi a diversi livelli, sia le quantità degli alcolici più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza. Obbligo di legge che, se non rispettato dai gestori, comporta la chiusura del locale da sette a trenta giorni.

Tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l

Nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l si rischia una multa da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Se avviene una contestazione del tasso alcolemico oltre la norma la vettura non può più essere condotta dal trasgressore in stato di ebbrezza e, se non è possibile affidarla ad un’altra persona, sarà recuperata da un soccorso stradale e deposito autorizzato per trasportarlo o in un luogo indicato dal trasgressore o direttamente all’autorimessa di chi ha effettuato il recupero. Prevista la decurtazione di dieci punti della patente, venti per chi ha preso la patente dopo il primo ottobre 2003 e da meno di tre anni.

Tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l

Sanzione da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi con sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Nel caso in cui è la stessa persona a compiere più violazioni durante un biennio o se la violazione viene commessa da un conducente professionista, come un autista di autobus e di veicoli con rimorchio, la patente viene sempre revocata, ritirata e trasmessa entro dieci giorni al Prefetto. Se una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico al di sotto dei 1,5 gr/l causa un incidente stradale, il giudice può imporre con la sentenza di condanna il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

Sanzioni salatissime in questo caso. Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno, con un minimo di sei mesi. Sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo con una sentenza di condanna. In caso in cui il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l scatta il sequestro preventivo del veicolo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna, sempre ad eccezione che appartenga ad una persona estranea al reato.

Rifiuto di sottoporsi all’alcol test

Il conducente che senza un giustificato motivo rifiuta di sottoporsi all’etilometro commette un illecito penale che comporta una serie di sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da sei mesi a due anni e revoca, nel caso in cui il trasgressore sia stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti e la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Attraverso l’ordinanza di sospensione, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi ad una visita medica per la revisione della patente di guida presso la Commissione Medica Provinciale. Inoltre, per la violazione, è anche prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente.
Peso, sesso ed età influenzano l’assorbimento dell’alcol, elementi determinanti nel raggiungimento o meno del limite previsto dalla legge. E’ dimostrato che dodici grammi di alcol, che comportano una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno corrispondono in linea di massima a: un bicchiere da 125 ml di vino, una lattina da 330 ml di birra, un bicchiere piccolo da 40 ml di superalcolico e a un bicchiere da 80 ml di aperitivo. Superare i limiti massimi è facilissimo.

Valori al limite

Può accadere succedere che durante un alcol test vengano registrati valori al limite delle soglie previste. Una sentenza del Giudice di Pace ha dato ragione ad un automobilista che su due misurazioni dell’etilometro aveva ottenuto prima il valore di 0.59 g/litro, poi 0.52 g/litro. In questo caso va considerato il valore inferiore, di pochi decimali oltre la soglia dei 0,50 g/litro. Il Giudice di Pace si è poi espresso tenendo conto di un margine d’errore dell’alcol test valutato del 4%. Applicando tale margine d’errore il valore di 0,52 g/litro scende al di sotto della soglia di punibilità invalidando l’accertamento.

Patente a ore

Si può salvaguardare la propria attività lavorativa anche quando è avvenuto il ritiro della patente richiedendo la cosiddetta patente a ore. In poche parole si tratta di un permesso speciale per mettersi alla guida in orari stabiliti per raggiungere il proprio posto di lavoro per un massimo di tre ore al giorno, ma solo quando risulti difficile arrivarci con mezzi pubblici o non propri. La richiesta deve essere inoltrata al Prefetto, inoltre può essere rilasciata solamente se l’alcol test è stato effettuato non in concomitanza di un eventuale incidente stradale.

Guida in stato di ebbrezza senza alcol test

Non si può essere accusati di guida in stato di ebbrezza senza il riscontro di un etilometro, questo perché il superamento del limite di 0.8 g/litro deve essere sempre accertato al di là di ogni ragionevole dubbio. In mancanza di un controllo all’etilometro il trasgressore va ritenuto responsabile dell’ipotesi meno grave e depenalizzata.Secondo una sentenza della Cassazione:

“Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico era superiore al limite di 0,8 gr/l il trasgressore doveva ritenersi responsabile, dell’ipotesi meno grave, attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 cod. strada”

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