Home Notizie Fine dell’emergenza: cosa cambia per trasporti, Green Pass, mascherine e scadenze

Fine dell’emergenza: cosa cambia per trasporti, Green Pass, mascherine e scadenze

Dal 1 aprile le restrizioni rimaste in vigore per più di due anni si allentano: ecco le situazioni in cui FFP2 e Certificazione verde Covid restano obbligatori.

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile sono due date storiche: è ufficialmente terminato, in Italia, lo stato di emergenza sanitaria da Covid che ha tenuto banco per più di due anni e, attraverso numerosi decreti, ha portato all’introduzione di vari “step” di misure atte a fronteggiare i rischi di contagio. I provvedimenti, come si sa, hanno sempre riguardato l’impiego delle mascherine e del distanziamento sociale, gli spostamenti (le “zone di colore” delle regioni, ad esempio) e le modalità di utilizzo dei mezzi pubblici così come dei veicoli privati, nonché diverse proroghe alle scadenze dei documenti di guida, delle revisioni periodiche e delle modalità di conseguimento della patente. Fino all’introduzione del Green Pass (“base”, prima, e “rafforzato”, poi).

Da venerdì 1 aprile, con la fine dello stato di emergenza le situazioni in cui resta obbligatorio l’utilizzo della “Certificazione verde Covid” vanno in effetti a diminuire, anche nel settore dei trasporti, con un primo obiettivo rivolto al 1 maggio. Ma andiamo con ordine.

Niente più “colori”

Non ci sono più le classificazioni a zona bianca, arancione e rossa per le regioni: ci si può spostare liberamente, senza alcuna autocertificazione, e senza alcuna restrizione, tranne ovviamente per chi sia positivo al Covid-19. Resta chiaramente la raccomandazione di utilizzare la mascherina in auto, se si trasportano persone non conviventi, e di osservare sempre il distanziamento nei luoghi chiusi e nelle situazioni di assembramento, come alle fermate dei mezzi pubblici.

Green Pass: dove non serve più

Il Green Pass rafforzato (cioè quello rilasciato per avvenuta vaccinazione o per guarigione da Covid) non è più necessario, a differenza di quanto disposto fino a giovedì 31 marzo, per spostarsi a bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale: è sufficiente essere in possesso del Green Pass “base” (ovvero quello rilasciato con la seconda dose di vaccino, da avvenuta guarigione da contagio oppure da test antigenico o molecolare con esito negativo).

Rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 su autobus, tram e metropolitane (per i voli, i traghetti, pullman di linea e treni a lunga percorrenza occorrono il Green Pass “base”, oppure il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio e con esito negativo, e la mascherina FFP2): questo fino al 30 aprile, entro quella data il Governo potrebbe stabilire nuove regole di progressivo allentamento delle restrizioni. Le prossime quattro settimane saranno dunque cruciali.

Mascherine: dove restano obbligatorie

Detto dei mezzi di trasporto pubblico, la mascherina FFP2 va indossata (tanto al chiuso quanto all’aperto) da chi è stato a stretto contatto con una persona contagiata da Covid, fino al decimo giorno successivo. Il tampone rapido o molecolare è obbligatorio se si manifestano i primi segnali di contagio. Si ritiene, dunque, che la mascherina resta obbligatoria se si trasportano persone non conviventi a bordo della propria autovettura.

Cosa succederà dal 1 maggio

Secondo le attuali regole, la prossima fase di ulteriore allentamento delle restrizioni prevede il decadere dell’obbligo di Green Pass (base o rafforzato) al chiuso e all’aperto, ad eccezione delle visite in ospedale e nelle RSA, dove fino al 31 dicembre 2022 si potrà accedere solamente in possesso di Green Pass (il solo tampone con esito negativo non sarà dunque sufficiente). Dal 1 maggio, inoltre, andrà a decadere l’obbligo della mascherina al chiuso.

Quali proroghe per i documenti di guida

Come si accennava in apertura, alcune proroghe restano in vigore, perché disposte in precedenza e che vanno a coprire un lasso di tempo più ampio rispetto al 1 aprile.

Di seguito, brevemente, un rapido riassunto delle scadenze.

Patenti, CQC e CAP

  • Data originaria di scadenza compresa fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria del documento, per la circolazione in ambito UE e SEE;
  • Data originaria di scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022: validità prorogata fino al 29 giugno 2022, solamente per la circolazione in Italia.

CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

  • Data originaria di scadenza compresa fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi, a decorrere dalla data di scadenza originaria, per la circolazione in ambito UE e SEE;
  • Data originaria di scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022: validità prorogata al 29 giugno 2022, solamente per la circolazione in ambito nazionale.

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

CAP KA, CAP KB, CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER LA GUIDA DI FILOVEICOLI

  • Data originaria di scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022: validità prorogata al 29 giugno 2022, solamente per la circolazione in ambito nazionale.

CFP ADR

  • Data originaria di scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022: validità prorogata al 29 giugno 2022, per la circolazione in ambito nazionale.

CONSEGUIMENTO O RINNOVO DELLA PATENTE

Esami di teoria

  • La richiesta di riporto dell’esame di teoria (termine di due mesi) viene prorogata al 31 agosto 2022 se la validità del foglio rosa scade fra il 30 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, e i due mesi decorrono dal 30 giugno 2022.

Foglio rosa

  • Per i documenti di esercitazione alla guida con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, la proroga della scadenza di validità è stata spostata al 29 giugno 2022.

ATTESTATI DI FINE CORSO

  • Fine corso di qualificazione iniziale CQC: la scadenza originaria dei documenti compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 viene prorogata al 29 giugno 2022;
  • Fine corso di qualificazione periodica CQC: la scadenza originaria dei documenti compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 viene prorogata al 29 giugno 2022;
  • Fine corso per il conseguimento CFP ADR: la scadenza originaria dei documenti compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 viene prorogata al 29 giugno 2022;
  • Fine corso per il rinnovo CFP ADR: la scadenza originaria dei documenti compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 viene prorogata al 29 giugno 2022.

ATTESTAZIONI SANITARIE

Tutti i documenti con data originaria di scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 vengono prorogati di validità al 29 giugno 2022. Questo provvedimento riguarda:

  • Attestazioni a conducenti che hanno compiuto 65 anni per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;
  • Attestazioni a conducenti che hanno compiuto 60 anni per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati per trasporto persone;
  • Certificati medici monocratici o Commissione Medica Locale (Cml);
  • Permessi provvisori di guida ai titolari di patente che deve essere rinnovata presso una Commissione Medica Locale (Cml).

Revisioni periodiche

  • Relativamente ai collaudi obbligatori per i veicoli a motore ed i rimorchi (veicoli di categoria M, N, O3, O4, T5), la scadenza originaria avvenuta a giugno 2021 viene prorogata al 30 aprile 2022.

Ultime notizie su Notizie

Tutto su Notizie →