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Luci anabbaglianti: cosa sono, quando si utilizzano e differenze con abbaglianti

Cosa si intende per luci anabbaglianti, quando si devono usare, cosa dice la legge, quali tecnologie ci sono, sanzioni previste dal CdS.

Tutti i veicoli a motore che circolano su strade pubbliche adottano le luci anabbaglianti: è una prescrizione del Codice della Strada, disciplinata in ordine al loro utilizzo in diverse situazioni.

In questa guida analizziamo cosa si intende per fari anabbaglianti, come si utilizzano in maniera corretta, quali tecnologie vengono impiegate dalle Case costruttrici, in cosa gli anabbaglianti differiscono dai proiettori abbaglianti, e le sanzioni per l’uso improprio.

Cosa sono le luci anabbaglianti

Le luci anabbaglianti consistono in dispositivi di illuminazione da azionare in modo da poter vedere con chiarezza cosa avviene davanti alla vettura. Si tratta, come è facile immaginare, di sistemi fondamentali per la sicurezza stradale. Per questo, è della massima importanza sapere quando devono essere utilizzati e quando invece sono vietati, le rispettive tecnologie e il corretto montaggio. Del resto, l’impiego degli anabbaglianti è subordinato a precisi obblighi e limitazioni normative.

A cosa servono

La funzione dei fari anabbaglianti consiste nel fornire al conducente un’adeguata visuale in avanti, in condizioni di scarsa visibilità, e far sì che il veicolo sia chiaramente visibile dagli altri utenti.

Gli anabbaglianti (anche detti “mezze luci” per distinguerli dai fari abbaglianti) devono essere posizionati in modo da dirigere il fascio luminoso in avanti e verso la destra della strada, per evitare di disturbare i conducenti dei veicoli che si incrociano (nei Paesi in cui si tiene la mano sinistra, la direzione del fascio luminoso è inversa. Per questo, chi – ad esempio – si reca nel Regno Unito con la propria auto, deve munirsi del sistema di adattamento dei fari per la circolazione a sinistra, altrimenti rischia una sanzione che può arrivare a 1.000 sterline).

Quando tenere gli anabbaglianti accesi

Di seguito tutti i casi nei quali è obbligatorio accendere le luci anabbaglianti mentre si è alla guida di un autoveicolo.

  • Nei centri abitati: da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima dell’alba;
  • Fuori dai centri abitati: sempre, anche di giorno;
  • Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
  • In caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse (cioè in caso di pioggia, neve, nebbia);
  • Nelle gallerie, anche se provviste di illuminazione;
  • Quando si trasportano feriti o malati gravi;
  • Fuori dai centri abitati, quando l’illuminazione pubblica è sufficiente (dunque in sostituzione dei fari abbaglianti);
  • Fuori dai centri abitati, in condizioni di illuminazione insufficiente, quando si incrociano altri veicoli (anche qui: in sostituzione degli abbaglianti). insufficientemente illuminati quando si incrociano altri veicoli in sostituzione dei proiettori abbaglianti.

Quali tecnologie si utilizzano per le luci anabbaglianti

I fari anabbaglianti vengono realizzati con l’ausilio di differenti tecnologie. Dalle “tradizionali” lampade alogene h4 e H7 è via via avvenuta l’evoluzione dello Xeno, del Led e – ultimo in ordine di tempo – del laser. Le luci allo Xeno impiegano il gas Xenon (che emette una caratteristica luce di colore bianco-azzurrognolo). I Led presentano il vantaggio di una lunga durata, un maggiore risparmio energetico e illuminano meglio da vicino, tuttavia sono piuttosto costosi (in special modo quelli delle vetture di fascia medio-alta che impiegano la tecnologia Matrix Led e non consentono la sostituzione di soltanto un Led, ma bisogna cambiare l’intero modulo di diodi luminosi).

Differenze con abbaglianti

Ogni autoveicolo viene sempre provvisto di luci di posizione (le vetture più recenti dispongono anche di luci diurne), fari anabbaglianti e fari abbaglianti. Gli abbaglianti, definiti dal punto di vista tecnico “proiettori di profondità”, presentano un fascio luminoso forte e ampio: possono quindi essere utilizzati soltanto fuori dei centri abitati, con illuminazione stradale mancante o insufficiente (bisogna però passare agli anabbaglianti quando si incrociano altri veicoli), e con il “lampeggio” come avviso utile ad evitare incidenti o per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassarlo.

Indichiamo qui sotto tutte le situazioni in cui, secondo l’art. 153 del Codice della Strada, è obbligatorio spegnere i fari abbaglianti e passare alle luci anabbaglianti:

  • Quando stanno per incrociarsi altri veicoli, tramite la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
  • Quando si segue un altro veicolo a breve distanza, tranne che l’uso dei proiettori di profondità (abbaglianti) avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
  • In qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada.

Anabbaglianti: cosa dice il Codice della Strada

Come si diceva più sopra, l’utilizzo delle luci anabbaglianti è regolamentato dall’art. 153 CdS, che ne prescrive le condizioni di obbligatorietà, gli orari e i luoghi nei quali possono o devono essere accese: Chi non rispetta l’obbligo di accendere le luci anabbaglianti rischia una sanzione amministrativa che va da 42 euro a 173 euro. Se si circola con una o più luci anabbaglianti che non funzionano, la sanzione (art. 79 del Codice della Strada) va da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro.

Anabbaglianti a Led: sanzioni

Gli anabbaglianti a Led sono permessi dal Codice della Strada? Si tratta di una questione non semplice, e bisogna procedere con ordine.

In effetti, le luci diurne a Led possono essere montate come accessori aftermarket (ai sensi del DM 6 novembre 2013 emanato dal Ministero dei Trasporti), previa omologazione dei componenti secondo il Regolamento europeo UNI ECE 87, installazione affidata esclusivamente ad officine che devono certificarne il montaggio a regola d’arte (conforme a un modulo allegato al DM) ed il rispetto dei parametri di installazione secondo la normativa europea ECE R48 (altezza da terra, distanza fra le luci, inclinazione in orizzontale e in verticale), accensione automatica con l’avvio del veicolo e disattivazione quando le altre luci (anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia) sono in funzione. In pratica, per montare le luci diurne a Led occorre che il kit disponga di una centralina per la commutazione automatica di ogni accensione e spegnimento. È inoltre necessario, se non si tratta di sostituzione con montaggio di un gruppo con uno nuovo che ha forma, dimensioni e funzioni analoghe, aggiornare la carta di circolazione con visita e prova in Motorizzazione civile.

Le luci anabbaglianti e abbaglianti a Led da montare post-vendita al posto dei gruppi ottici alogeni non sono omologate per l’utilizzo stradale (ovvero su strade di pubblica circolazione dei veicoli). Il divieto non riguarda tanto eventuali carenze di garanzia e/o di rispetto degli standard di sicurezza, quanto per il fatto che la burocrazia si muove più lentamente rispetto al mercato. Per questo, esistono in commercio lampadine a Led che si presentano esteriormente come normali lampadine H4 e H7 (c’è un Led al posto del filamento): questi sistemi, è opportuno ribadirlo, non sono ancora omologati per l’impiego su strade pubbliche in Italia.

Riguardo alle sanzioni, chi circola con un veicolo equipaggiato con uno o più dispositivi non omologati rischia una multa. Nello specifico (quindi anche nel caso di montaggio di luci anabbaglianti non conformi alle prescrizioni di legge), riportiamo testualmente quanto dispone il comma 13 dell’art. 72 CdS (“Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi”):

“Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo (ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, n.d.r.) in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344”.

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