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Green Pass: i trasporti per ora sono esclusi dall’obbligo

Il 6 agosto entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo: al momento, non si prevede che venga richiesto per i mezzi di trasporto pubblici di ogni tipo.

Stato di emergenza nazionale prorogato al 31 dicembre 2021, ed entrata in vigore del Green Pass per numerose attività a partire dal 6 agosto. Sono le più recenti misure adottate dal Consiglio dei Ministri, in seguito alle indicazioni avanzate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza, e illustrate dallo stesso premier in conferenza stampa.

Il nuovo decreto

In particolare, come si evidenzia dal nuovo decreto n. 105 del 23 luglio 2021 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal quadro delle attività che richiederanno il Green Pass – ovvero il certificato che viene rilasciato a chi si sia sottoposto ad almeno la prima dose di vaccino, abbia effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid – non sono presenti i trasporti, sebbene sia possibile (e questo è stato indicato dallo stesso presidente del Consiglio in conferenza stampa) che a brevissimo termine potrebbero essere adottate nuove misure in tal senso. Ma andiamo con ordine.

Nel dettaglio, comunica l’esecutivo, alcune attività potranno essere svolte solamente in presenza delle seguenti casistiche (riportiamo integralmente il testo):

  • Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • Guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità: sei mesi);
  • Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Green Pass: per cosa servirà

Tanto il Green Pass quanto l’attestazione di essere guariti dal contagio o di essere stati sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti saranno, dal 6 agosto prossimo, richieste per potere svolgere, o accedere, alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, a chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Si ritiene, in considerazione di dove effettivamente sarà necessario presentare il Green Pass, che alcuni dei “punti” già evidenziati dal precedente decreto restano confermati, ovvero:

  • Per spostarsi verso regioni in zona arancione o in zona rossa, o al rientro da queste (sebbene questa “voce” non sia finora stata applicata);
  • Per le persone che accompagnano pazienti non affetti da Covid, nelle sale d’attesa dei pronto soccorso;
  • Per consentire le uscite temporanee agli ospiti di strutture di lungodegenza, RSA, hospice, riabilitazione, residenze per anziani, centri socioassistenziali.

I trasporti sono (per ora) esclusi

L’analisi dei “punti” che rientrano nell’elenco di attività per le quali sia necessario essere muniti di Certificazione verde (o certificato di tampone oppure ancora di avvenuta guarigione da Covid) esclude i trasporti, pubblici e privati, sebbene – come si accennava qui sopra – il premier Mario Draghi abbia durante la conferenza stampa indicato che le condizioni potrebbero essere suscettibili di modifica, soprattutto per metà settembre, quando cioè comincerà il nuovo anno scolastico.

I riflettori sono puntati sulle prossime settimane: potrebbe avvenire che il Governo agisca per tempo, in parallelo all’evolversi della curva epidemiologica; tuttavia, appare possibile ipotizzare che una nuova misura di utilizzo del Green Pass anche nel trasporto pubblico venga adottata entro fine agosto, magari per i mezzi di trasporto pubblico a lunga percorrenza (treni, aerei, traghetti, navi). Riguardo al trasporto pubblico locale, il quadro appare decisamente delicato e complesso: unica soluzione che appare possibile, un aumento delle corse.

Massima attenzione

Per il momento, dunque, non si chiede il Green Pass per salire a bordo di treni, aerei o metro (di recente, era stata ventilata l’ipotesi di esibire il certificato quantomeno per i viaggi a lunga percorrenza: nella prima fase di operatività del nuovo decreto non è, a quanto pare, così). È quindi essenziale mantenere le misure di autoprotezione già definite nei precedenti decreti, quindi mascherina sempre indossata correttamente, distanza fra le persone (se il bus o la metro in arrivo siano “pieni”, è bene attendere il passaggio del mezzo successivo: meglio perdere un po’ di tempo che rischiare!), gel disinfettante a portata di mano da usare quando si scende da un mezzo pubblico.

Riepiloghiamo le regole di trasporto privato

Con la proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre, restano in effetti in vigore le misure da mettere in atto se si trasportano persone conviventi e non conviventi sulla propria vettura e consultabili nella pagina delle “FAQ” pubblicata nel portale online dell’esecutivo.

Conviventi

Di fatto, in questo caso non c’è alcuna limitazione né alcun limite particolare se, ad esempio, si debbano accompagnare il proprio coniuge o i propri figli, o ancora nel caso in cui ci si debba muovere tutti insieme.

Non conviventi

Al contrario, in questo caso si prescrive che vengano “Rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea”. Definizione che si traduce come segue.

  • Sui sedili anteriori: solamente il guidatore;
  • Sui sedili posteriori: non più di due passeggeri per ciascuna fila (questo, proprio per interporre quanta più distanza possibile). Perciò, nelle vetture a cinque posti possono accomodarsi non più di tre persone, e non più di cinque persone a bordo delle vetture a sette posti (tre file di sedili);
  • Mascherina: obbligatoria per tutti, conducente e passeggeri; tranne se la vettura sia provvista di un “separatore fisico” (il pannello in plexiglass simile a quello installato a bordo delle auto della Polizia), collocato tra la fila anteriore e quella posteriore di sedili, “In questo caso viene ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”: si può quindi essere solamente in due.

Se si trasportano persone conviventi e non conviventi

Per l’eventualità che a buon diritto può essere considerata come la più diffusa (soprattutto con la riapertura delle attività e degli esercizi pubblici), si ritiene che se si debbano trasportare familiari e amici nello stesso momento, anche se il Governo si riferisce a regole che si uniformano al “Trasporto non di linea”, accanto al conducente può prendere posto il familiare convivente, mentre “dietro” si conferma il limite delle due persone per ogni fila di sedili.

Nuovi criteri per i colori delle regioni

Per l’indicazione di una delle quattro “fasce di colori” (zona bianca, zona gialla, zona arancione, zona rossa), il nuovo decreto individua due principali parametri, che sostituiscono l’incidenza dei contagi – che pure rimane in vigore – come criterio-guida per la scelta del “colore”:

  • Tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
  • Tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Zona bianca

In particolare, indica il Governo, le Regioni restano nella fascia di rischio più basso se:

  • L’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • Nel caso in cui si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, oppure se il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Da zona bianca a zona gialla

Le condizioni che devono verificarsi per il “declassamento” verso la fascia di rischio moderato sono:

  • Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
  • Nel caso in cui si registri un’incidenza pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, oppure se il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Da zona gialla a zona arancione

In questo caso, dettaglia l’esecutivo, bisogna che venga a verificarsi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da zona arancione a zona rossa

Il passaggio alla fascia di restrizioni più severa si verifica se l’incidenza dei contagi sia pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e se entrano in gioco entrambe le seguenti condizioni: tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid superiore al 40 per cento e tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid superiore al 30 per cento.

Eventi culturali e sportivi

Spettacoli, cinema, teatri, musica

In zona bianca e in zona gialla, le manifestazioni aperte al pubblico che si svolgono nei teatri, nei cinema, nelle sale concerto e nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto si svolgono “Esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19”. Più nello specifico, in zona bianca la capienza massima consentita è del 50% rispetto a quella autorizzata all’aperto e del 25% al chiuso (nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a, rispettivamente, 5.000 persone all’aperto e 2.500 persone al chiuso). In zona gialla, la capienza massima di pubblico consentita “Non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate”.

Manifestazioni sportive

Nel caso di manifestazioni di livello agonistico (sport individuali e di squadra, organizzate dalle Federazioni nazionali, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva oppure organismi sportivi internazionali) “Riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico”, la capienza consentita nelle regioni in zona biancaNon può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso”. In zona gialla, la capienza “Non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”. Tutte le attività devono in ogni caso svolgersi nel rispetto delle linee-guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, dietro parere della Federazione Medico sportiva Italiana e sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

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