Logo Blogo

Il decreto Bianchi è legge!

Pubblicato: 03 ott 2007 da p.a.fina

Alessandro Bianchi
Approvato al Senato, con 144 voti favorevoli, 17 contrari e 58 astenuti, il decreto legge sulla sicurezza stradale varato ad agosto.
Molte le modifiche rispetto all’approvazione della Camera in data 27 settembre, alcune assai discutibili.

Vediamole:
- i neopatentati vedono ridurre il divieto di guida per auto con più di 50 kw/t da tre ad un anno
- innalzamento di un anno (da 4 a 5) del limite minimo d’età per portare i bimbi in motorino
- divieto di tenere acceso il motore ad auto ferma per avere refrigerio dall’aria condizionata (ammende da 200 a 400 Euro)
- a chi venisse ritirata la patente per eccesso di velocità fra i 40 e i 60 km/h è inibito a guidare nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 7 di mattino dei tre mesi successivi alla restituzione della patente
- creazione di un Fondo contro l’incidentalità notturna che verrà spartito dalla Polizia con le cinque regioni che registreranno tassi di incidentalità maggiori fra le 20 e le 7


Ecco il testo del decreto.

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.”.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente:
“1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ai commi 1 e 2″ sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2 e 2-bis”;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: “e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,” sono soppresse e le parole: “da euro 74 a euro 296″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594″.
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.”.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,” sono inserite le seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.”;
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
“Norma violata Punti
Art. 142, comma 82
comma 910″
sono sostituite dalle seguenti:
“Norma violata Punti
Art. 142,comma 85
commi 9 e 9-bis10″.
3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-bis
1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,”;
b) al comma 8 sono premesse le parole: “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis”.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
“3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
“Norma violataPunti
Art. 173,comma 35″
sono sostituite dalle seguenti:
“Norma violataPunti
Art. 173,commi 3 e 3-bis5″.
Articolo 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: “del comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2 e 2-bis”;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”.
2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma l è sostituito dai seguenti:
“1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.”;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.”.
Articolo 6.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 6-bis.
(Fondo contro l’incidentalità notturna). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro dei trasporti, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto-legge, si provvede all’attuazione del presente articolo disciplinando, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
Articolo 7.
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (15 Voti | Media: 2.07 su 5)
condividi condividi 283 commenti

Commenti dei lettori

(Inserisci un commento - Nascondi commenti anonimi)
  • gas-gas

    03 ott 2007 - 11:12 - #1
    19 punti
    Up Down

    per chi commette reati come l’omicidio per abuso di alchool o droga dovrebbe esserci la confisca e non il sequestro del mezzo oltre alla galera per un periodo di almeno tre anni altro che ridurre il praticantato del neo patentato ad un anno!!!!

  • emilian

    03 ott 2007 - 11:12 - #2
    13 punti
    Up Down

    la solita accozzaglia di regole e regoluccie, divieto di guida notturna etc etc, servirebbe una cosa sola, anzi due: + pattuglie, + educazione stradale…

  • Profilo di Fan

    Fan

    03 ott 2007 - 11:13 - #3
    14 punti
    Up Down

    ok capito vado a VENDERE la macchina..che e’ meglio

  • Commento #4 (-12 punti) - 03 ott 2007 - 11:13 - Apri commento
  • Profilo di valema87

    valema87

    03 ott 2007 - 11:15 - #4 (nascondi)
    -12 punti
    Up Down

    piu ragionevole di quanto pensassi.

  • Evo

    03 ott 2007 - 11:19 - #5
    13 punti
    Up Down

    Siete fortunati voi in Italia, ad avere ministri cosi intelligenti!
    La cosa triste è che siete stati voi stessi a votarli!
    COme avete fatto? bisogna proprio mettercela tutta eh? Noi in Svizzera forse saremo più quadrati, ma almeno le leggi vengono pensate e sottoposte prima di pubblicarle, cosi alla cavol`o!
    Mi spiace per voi ragazzi!
    Buona giornata a tutti!

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:20 - #6
    7 punti
    Up Down

    Ma cosa è questa storia di spegnere l’aria condizionata a motore fermo?
    siamo proprio al delirio, grazie prodi per quello che stai facendo… italia distrutta da gente che nella vita non ha concluso niente a parte farsi votare dalla maggioranza di fessi.
    ma vi rendete conto?
    è allucinante! qui ci vedo una manovra del pecoraio omosex….

  • notti

    03 ott 2007 - 11:21 - #7
    5 punti
    Up Down

    ma chi cavolo ce li manda al parlamento???? almeno io non ho votato per loro,anche se ora come ora credo prorpio che non c’è un politico da votare per farsi governare. sembra l asilo nido.

  • gas-gas

    03 ott 2007 - 11:22 - #8
    4 punti
    Up Down

    x FAN
    non è questione di vendere la macchina, è che ne girano troppe con strade impossibili e cretini che pensano di saper guidare in tutte le condizioni e a tutte le velocità. prova prima a fare un incidente a 50 km poi ne parliamo

  • simonemil

    03 ott 2007 - 11:23 - #9
    8 punti
    Up Down

    adesso voglio proprio aspettare il servizio delle iene o di striscia che insegue qualche auto blu per vedere se spegne la macchina con il deputato di turno su e se si multano da soli.

  • Profilo di Ramius

    Ramius

    03 ott 2007 - 11:24 - #10
    1 punto
    Up Down

    Fino a ieri sera pensavo fosse uno scherzo ad hoc di qualche network internet… Speravo… Ci credevo veramente… ( mancano alcune parti ancora più divertenti )

  • Robertus

    03 ott 2007 - 11:25 - #11
    6 punti
    Up Down

    Sono daccordo quasi su tutti i punti, ma quella dell’aria condizionata mi fa veramente ridere. Si preoccupano dell’inquinamento quando in una città come Roma ci sono dei mezzi pubblici che vanno a carbonella per quanto sono vecchi. Poi hanno queste belle trovate e mettono le targhe alterne. Che tristezza.

  • Profilo di Black Tiger

    Black Tiger

    03 ott 2007 - 11:27 - #12
    9 punti
    Up Down

    Quoto #11,
    Poi vorrei vedere se hanno il coraggio di multare un auto in sosta d’estate con un bimbo in macchina…

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:28 - #13
    2 punti
    Up Down

    La cosa ridicola è che non credo che l’inquinamento sia dovuto alla gente che sta con l’A.C. accesa in sosta.
    Ma poi come si fa a dimostrarlo?
    perchè non andiamo direttamente a piedi?

  • Profilo di Mirko M

    Mirko M

    03 ott 2007 - 11:30 - #14
    10 punti
    Up Down

    Basta leggere qualche riga di questo decreto per capire la confusione che regna nella testa dei nostri politici (senza distinzione). Tanto è confusionario il modo in cui viene stilato tanto è confusa la loro mente bacata.

    Poveri noi…

  • Robertus

    03 ott 2007 - 11:31 - #15
    1 punto
    Up Down

    Quoto #12

    Non so se avranno il coraggio di farlo o meno, spero che il buon senso prevalga in certe situazioni!

  • Profilo di Ramius

    Ramius

    03 ott 2007 - 11:31 - #16
    5 punti
    Up Down

    Comunque la cosa che se prendi una multa dalle 20 alle 7 paghi 200 € in più è qualcosa di geniale.. Proporrei che le targhe pari paghino 100 € in più e quelle dispari 200€, e chi ha la macchina di colore blu paga 300 € in più, chi ce l’ha bianca 100 € in meno, e chi viaggia con a bordo 5 persone, paga 10 € a testa.. Mi sa che tanto che, anche se sono contrario ai leasing, forse dovrei considerare l’idea di prendere la prossima auto in leasing in Germania con targa tedesca..

  • Profilo di Victor Mancini

    Victor Mancini

    03 ott 2007 - 11:32 - #17
    9 punti
    Up Down

    minkia, quella dell’aria condita, è veramente da record

  • Profilo di Rasputin

    Rasputin

    03 ott 2007 - 11:33 - #18
    1 punto
    Up Down

    Bis, Tris, Gis…CGL CISL UIL………ma fare un riasunto per l’uomo della strada???
    Comunque: a chi venisse ritirata la patente per eccesso di velocità fra i 40 e i 60 km/h è inibito a guidare nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 7 di mattino dei tre mesi successivi alla restituzione della patente. Mente dalle 7:01 alle 21:59, puoi sfrecciare quanto vuoi? bhe le solite cose all’italiana!

  • Profilo di 147Q2

    147Q2

    03 ott 2007 - 11:33 - #19
    3 punti
    Up Down

    mah…mah…io non ho parole!

  • Profilo di enrico xc

    enrico xc

    03 ott 2007 - 11:34 - #20
    8 punti
    Up Down

    Questi sono al delirio, sarebbe ora di andare a stanarli coi forconi. Chi li ha votati dovrebbe passare dei mesi in ginocchio sui ceci…

  • Bobby_7

    03 ott 2007 - 11:34 - #21
    3 punti
    Up Down

    Come sempre cose fatte all’italiana.
    La questione degli orari e dell’aria condizionata sembra una barzelletta. Cose da pazzi. La questione dei 50 KW/Ton. potevano modificarla in 70 per la durata di 3 anni.
    Tanto un’auto con 50 KW/Ton. arriva tranquillamente a 150, vediamo come esce uno a qwulle velocità.

  • Profilo di heiwep

    heiwep

    03 ott 2007 - 11:34 - #22
    12 punti
    Up Down

    Bravi, proprio bravi. E così pensate di risolvere qualcosa? Multe, ritiro della patente, non ti faccio guidare di sera… Tutti interventi che hanno effetto solo dopo che accade o si sfiora la tragedia. Quindi INEZIE. Quindi CA**ATE.
    Quello che serve è più POLIZIA, più CONTROLLI prima che ha assunto alcool e droghe si metta al volante, più presenza sulle strade, ma anche limiti di velocità e controlli più GIUSTI e strade PIU’ SICURE!!! Basta norme e normettine inutili che nella maggior parte dei casi servono a spillare soldi a gente onesta! Come multare quelli che tengono l’aria condizionata accesa col motore al minimo! E se in macchina c’è un anziano che aspetta al passaggio a livello? Lo facciamo crepare di caldo o gli chiediamo un dazio di 200 euro come minimo? Siete RIDICOLI ed INCOMPETENTI!!! Dio quanto odio tutta la politica italiana e questo governo più di qualcunque altro.

  • Profilo di valvolin

    valvolin

    03 ott 2007 - 11:35 - #23
    5 punti
    Up Down

    Ramius a quanto ho capito quella delle 200€ è una bufala.

    altrimenti voglio vedere il vecchietto multato a 65km/h per 343€
    Si suicida?
    E non sparatemi la cavolata che il limite va rispettato, dato che il 50km/h è posto anche su strade in aperta campagna.

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:35 - #24
    3 punti
    Up Down

    Questa è istigazione alla violenza.

  • donny

    03 ott 2007 - 11:35 - #25
    5 punti
    Up Down

    per dimostrare che non ho l’aria condizionata che faccio? faccio salire il caramba in macchina?
    MADO’ ma questa è da guinness

  • Robertus

    03 ott 2007 - 11:36 - #26
    2 punti
    Up Down

    Io metterei 3-4 pattuglie all’uscita delle maggiori discoteche il sabato sera, per ogni macchina che esce si fa l’etilometro, sei ok? perfetto vai , non lo sei , bene ti fermi alle volanti successive che procedono con il ritiro della patente etc. Perchè queste cose non si fanno?

  • Profilo di Ramius

    Ramius

    03 ott 2007 - 11:36 - #27
    1 punto
    Up Down

    @valvolin
    non credo.. Poi la cosa che se superi i tot km/h i tre mesi successivi non puoi guidare di notte, che senso ha? Anzi c’è meno traffico..

  • Profilo di dmx

    dmx

    03 ott 2007 - 11:36 - #28
    -5 punti
    Up Down

    Bene per tutti i saputelli che abbiamo nel blog:
    il compressore per l’aria condizionata consuma 3-4 kW, sarebbero sufficienti per fare saltare la luce in una casa con un contratto std dell’enel. La potenza media utilizzata per la trazione in un ciclo urbano in un’auto di media cilindrata è di circa 10-11 kW. Il fatto di tenere l’aria condizionata accesa è tutt’altro che trascurabile quindi, sia a livello di consumi che a livello di inquinamento. Se poi andiamo a parlare di un cayenne nero sotto il sole di luglio…

  • Profilo di Rasputin

    Rasputin

    03 ott 2007 - 11:37 - #29
    5 punti
    Up Down

    Vediamo se nei mesi calorosi, i nostri ministri, parlamentari, sottosegretari, portaborse., chiusi nelle auto di servizio (ma anche nella loro), chiuderanno l’A.C.? Ah??? è vero…scusate… loro non si fermano neanche al semaforo rosso……luce lampeggiante, paletta (e secchiello) e chi li ferma?

  • Profilo di enrico xc

    enrico xc

    03 ott 2007 - 11:38 - #30
    5 punti
    Up Down

    Il bello e’ che i drogati marci pagano meno di chi si e’ fatto un Brunello a cena…

  • Robertus

    03 ott 2007 - 11:39 - #31
    3 punti
    Up Down

    per DMX
    non si tratta di essere saputelli, mi chiedo perchè non si preoccupano prima dei mezzi pubblici del 1970 che circolano per le città ( Roma quantomeno), costringendomi a chiudere il finestrino quando me li trovo davanti?!

  • Profilo di Ramius

    Ramius

    03 ott 2007 - 11:39 - #32
    0 punti
    Up Down

    @28
    Questa mi è nuova, fonti?

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:40 - #33
    0 punti
    Up Down

    #28
    che kosa c’entra la tua considerazione?
    allora non mi asciugo più i capelli perchè sono 1000W
    o non lavo più i panni?
    oppure stacco il frigorifero e mangio carne marcia…

    ma vattene a vivere coi mormoni oppure ritorna in te.

    quelli come te sono il terreno fertile per questi politici da strapazzo

  • Profilo di Victor Mancini

    Victor Mancini

    03 ott 2007 - 11:40 - #34
    5 punti
    Up Down

    28:dai, per favore…allora mettiamo fuori legge le veyron, che hanno un impianto di raffreddamento sufficiente a raffreddare un paesino per un mese…

  • Profilo di Rasputin

    Rasputin

    03 ott 2007 - 11:42 - #35
    3 punti
    Up Down

    @ dmx.
    Bhè allora nella sosta dovrebbe essere sempre obbligatorio chiudere la macchina!

    Una punto nera a luglio ferma in tangenziale bloccata…..che deve fare il guidatore…suicidarsi?

  • Profilo di enr.Msport

    enr.Msport

    03 ott 2007 - 11:43 - #36
    13 punti
    Up Down

    qui mi sento in obbligo di dire la mia, visto che sono stato colpito da una di queste nuove leggi….

    precisamente mi è stata ritirata la patente di guida per guida in stato di ebbrezza………

    Allora, tornavo dalla discoteca dove con amici avevo fatto un tavolo; sapendo di dover guidare ho bevuto solo un bicchiere al tavolo verso le due, e deato che mi conosco sapevo che ciò non mi avrebbe procurato alcun disagio alla guida, tqnto più che mi sono rimesso in macchina ben due ore dopo!!!!!
    Bene al ritorno mi hafermato la polizia stradale con la scusa che stavo sorpassando (assolutamente falso visto che dopo poco avrei dovuto svoltare!!!) !a questo punto mi hanno fatto l’alcool test e hanno accertato che avevo un tasso alcolico di 0,51 (ovvero 0,01 superiore al limite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

    conseguenza: 3 mesi di ritiro patente, multa ancora da definire (minimo 500 euro) più ci sarebbe carcere ma visto il basso tasso alcolico che avevo, teoricamente mi faranno pagare un tot di soldi per ogni giorno che dovrei scontare!!!!

    Ora ditemi se questa è giustizia, vorrei vedere una persona astemia che ha bevuto mezzo bicchiere di vino, che effetto gli fa alla guida, ma quella persona può guidare perchyè non supera il limite ca@@o!!!!!!!quella sera hanno ritirato 48 patenti!!!

    Parlando poi con un catrabiniere mi ha detto che loro mi avrebbe fatto star fermio 10 minuti o si sarebbero sincerati delle mie reali condizioni, ma la polizia strdale (mi hanno fermato loro) se ne frega altamente e gli basta farealcool test (parole del carabiniere stesso)!!!

    e conosco altri due casi nella mia situazione, forse anche peggio.

    Ora, sono daccordo nche gli imbeciççi che guidano ubriachi sono da condannare, troppi morti per le strade effettivamente, ma bisogna assolutamente che vengano fatte delle testinzione, non è possibile che ci si basi solo su uno strumento ellettronico, a questo punto la polizia cosa sta li a fare????solo verbali!!

    sono inviperito

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:45 - #37
    2 punti
    Up Down

    questo dimostra che i nostri politci (specie al senato) affetti data l’età più o meno tutti da alzheimer non hanno nemmeno letto il decreto e schiacciato il telecomando solo in base al colore politico di chi proponeva la legge…

    vergogna infinita!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Profilo di valvolin

    valvolin

    03 ott 2007 - 11:45 - #38
    2 punti
    Up Down

    La potenza media utilizzata per la trazione in un ciclo urbano in un’auto di media cilindrata è di circa 10-11 kW.

    Non è vero. Si a 50km/h medi…..
    Se acceleri e freni continuamente, l’incidenza è molto bassa.

    Zio bono hai ragione…….

    Ma son rimbambiti? Vi rendete conto pagare 343€ per aver superato di 10km/h il limite? Ma siamo impazziti?

  • dannymonster

    03 ott 2007 - 11:45 - #39
    1 punto
    Up Down

    @28
    ah ecco meno male che ci sei tu ad illuminare noi poveri ignoranti, adesso si che risolveremo il problema dell’inquinamento…complimenti vivissimi tu si che sei un luminare, meriteresti un incarico ad honorem in questo bel governo di menti illuninate

  • Commento #40 (-4 punti) - 03 ott 2007 - 11:45 - Apri commento
  • Robertus

    03 ott 2007 - 11:45 - #40 (nascondi)
    -4 punti
    Up Down

    #36

    Scusami ma ben ti stà…
    Prima cosa nn hai specificato cosa c’era nel bicchiere che hai bevuto, una cosa è un bicchiere di birra,ben altra cosa un bicchiere di superalcolico, secondo poi per quanto mi riguarda se so che devo guidare bevo solo analcolici. Te la sei cercata.

  • Profilo di Rasputin

    Rasputin

    03 ott 2007 - 11:47 - #41
    2 punti
    Up Down

    Ma perchè per dare il buon esempio, in estate, non chiudono il condizionatore, in parlamento, nei ministeri vari ed eventuali??……diciamo dalle 10 fino alle 17!!

  • Profilo di toroilgrande

    toroilgrande

    03 ott 2007 - 11:49 - #42
    1 punto
    Up Down

    @41

    giusto

  • Profilo di heiwep

    heiwep

    03 ott 2007 - 11:49 - #43
    4 punti
    Up Down

    @DMX: Mi pare che prima di arrivare all’ “ultima spiaggia” di costringere la gente a spegnere i condizionatori delle automobili, per ridurre l’inquinamento in modo SERIO, un governo dovrebbe emettere e FARE APPLICARE ordinanze per la messa al bando delle caldaie a carbone nelle città, per l’adozione di sistemi di “catalizzazione” degli scarichi dell industrie, per le ENERGIE RINNOVABILI, per la raccolta differenziata anche al SUD, per l’utilizzo di TRASPORTI DI MERCI SU ROTAIA (PER DIO!!!) come già fanno negli altri paesi (risolverebbero problemi di sicurezza stradale ed inquinamento in un colpo solo)!!!
    BASTA PRENDERSELA SEMPRE E SOLO CON GLI AUTOMOBILISTI!!! NON NE POSSIAMO PIU’!!! IL GOVERNO DEVE PRENDERSI LE SUE RESPONSABILITA’ E SMETTERLA SI SCARICARLE SEMPRE ADDOSSO AGLI AUTOMOBILISTI!!!!!!

  • Profilo di valvolin

    valvolin

    03 ott 2007 - 11:49 - #44
    1 punto
    Up Down

    Inoltre in frenata o decelerazione, il condizionatore assorbe potenza dalle ruote non dal motore……..

    Cmq se non viene approvata alla camera entro un mese scade.
    Considerando la finanziaria……in arrivo. Deograzia che non l’approveranno mai!

  • Profilo di enrico xc

    enrico xc

    03 ott 2007 - 11:51 - #45
    5 punti
    Up Down

    @heiwep un governo forse ma questo e’ un circo completo!

  • Profilo di UF

    UF

    03 ott 2007 - 11:52 - #46
    9 punti
    Up Down

    Ridicoli buffoni! Voglio proprio vedere le loro auto blu con la scorta in attesa fuori dai ristoranti sotto la caldazza di luglio con il motore spento! E, visto come è scritto l’articolo (non parla di stagione), dovrebbe essere obbligatorio spegnere il motore anche d’inverno e rinunciare al riscaldamento, durante la sosta o la fermata. Che poi fermata per il codice della strada vuol dire sospensione temporanea della marcia per cui potremmo trovare qualche ausiliario che fa contravvenzione a quelli fermi in coda!

  • Profilo di Rasputin

    Rasputin

    03 ott 2007 - 11:52 - #47
    1 punto
    Up Down

    Provvedimento che casca a fagiuolo!!! con la nuova finanziaria ti danno da una parte (dicono, non ci credo) ma te li tolgono dall’altra!
    Te li do con la sx, te li tolgo con la dx!

  • Profilo di mancio( quello vero)

    mancio( quello vero)

    03 ott 2007 - 11:52 - #48
    -1 punto
    Up Down

    ridurre da tre a un anno il divieto per i neopatentati è una st@onzata pazzesca.
    così un ragazzino che ha preso la patente da una anno e che di esperienza alla guida be ha poca può andare tranquillamente in giro col “mostro” di papà senza nemmeno saperlo gestire. già è successo che neopatentati abbiano ucciso guidando la potente macchina dei genitor, e questi invece di cercare di ridurre il fenomeno, che fanno, non lo ostacolano nemmeno ma quasi lo incoraggiano.

    inoltre le pene per chi uccide alla guida non diventano severe come dovrebbero e come già succede all’estero ma restano blande come al solito.giusto invece per chi ha subito la sospensione della patente il divieto di guidare di notte a causa di un ritiro per eccesso di velocità.

  • georgeV

    03 ott 2007 - 11:52 - #49
    1 punto
    Up Down

    qualcuno che sa dirmi come vengono applicate le multe? quando viene dato il minimo e quando il massimo? su che base il giudice stabilisce come agire?
    grazie

  • Profilo di troy760

    troy760

    03 ott 2007 - 11:53 - #50
    6 punti
    Up Down

    Perfetto!….Pur di far soldi…..MALEDETTI,MALEDETTI,MALEDETTI!
    TUTTO A SCOPO DI LUCRO,ESCLUSIVAMENTE!

Pagina 1 di 6 - Totale commenti: 283
123456 Successivi »
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori.
Commenta questo articolo

Registrati per commentare e per entrare nella community di autoblog. Potrai inserire immagini, video, partecipare alle discussioni nei vari gruppi o crearli e inviare messaggi privati agli altri utenti registrati. Se sei già registrato, effettua il login per usare il tuo nickname.

Si No
I commenti sono sottoposti alle linee guida per la moderazione.

Anteprima del commento