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La multa in quarantena è annullabile: ecco come

Se ci si trova, senza colpa perché in isolamento da Covid, in contravvenzione per divieto di sosta durante gli orari di pulizia delle strade oppure per lavori in corso, la sanzione può essere annullata.

Ecco una situazione che può capitare. Precisiamo: da parte nostra, ci auguriamo che inconvenienti di questo genere – causati da periodi di quarantena – non avvengano, proprio perché confidiamo nel fatto che al più presto possibile l’emergenza sanitaria sia soltanto un ricordo. Drammatico, tragico, tuttavia definitivamente lasciato alle spalle.

“Nell’attesa”, e ferme restando le raccomandazioni a non abbassare la guardia ed a seguire sempre i consigli di autoprotezione al primo posto dei comportamenti quotidiani di tutti (ne va della propria salute, e soprattutto di quella altrui), è opportuno affrontare un argomento che da tempo suscita molti dubbi fra gli automobilisti: ovvero, come comportarsi nel caso in cui si riceva una contravvenzione per divieto di sosta mentre si è costretti a casa per quarantena da Covid?

Può capitare di “dimenticarsene” già in casi normali…

Un esempio: si viene sanzionati per avere lasciato la propria auto parcheggiata durante gli orari di lavaggio della strada, oppure per un cantiere stradale o più in generale lavori in corso. Situazioni che già “in tempi non sospetti” costituiscono un incubo per molti automobilisti, anche perché tanto le operazioni di lavaggio delle strade quanto i tanti piccoli cantieri implicano l’impossibilità di lasciare la propria vettura parcheggiata, e hanno nella grande maggioranza dei casi valenza temporanea (durante le ore notturne, nel primo caso; e per qualche ora, o alcuni giorni nel secondo).

Può dunque capitare che ci si “dimentichi” di spostare l’auto. Ed ecco la multa. Figuriamoci cosa può accadere nella malaugurata ipotesi che ci si trovi impossibilitati a muovere l’auto, perché obbligati a restare a casa perché ci si trova in quarantena: la contravvenzione è sicura (e può anche capitare che la vettura venga rimossa).

Cosa dice il Codice della Strada

L’art. 6 comma 4 lettera f) ed il seguente art. 7 comma 1 lettera a) del Codice della Strada (che regolamentano la circolazione rispettivamente al di fuori dei centri abitati ed all’interno di essi) prescrivono, in effetti, che l’ente proprietario della strada può “Vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”. In poche parole: le amministrazioni comunali, così come tutti gli altri soggetti proprietari di una strada, possono benissimo impedire per qualche ora che i veicoli vi sostino: hanno tuttavia l’obbligo di avvisare gli utenti almeno 48 ore prima, apponendo i cartelli ed i relativi avvisi.

Occhio al divieto di violazione della quarantena: è materia penale

Chi sia costretto a restare a casa per quarantena viene di fatto sottoposto ad una oggettiva restrizione della propria libertà personale: le motivazioni – tenere costantemente sotto controllo i sintomi, eventualmente accorgersi per tempo di essere contagiati, evitare qualsiasi contatto con altre persone per non diffondere il virus – sono talmente importanti che in caso di inadempienza interviene il Codice penale, nello specifico l’art. 650 (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), tant’è vero che alla lettera c) dell’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 (quello che di fatto stabiliva le prescrizioni su spostamenti delle persone, coprifuoco, apertura delle attività commerciali, industriali e dei servizi) indicava espressamente il “Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus”. In caso di violazione della quarantena, non si scherza: c’è l’arresto fino a tre mesi oppure un’ammenda fino a 206 euro.

Causa di forza maggiore

Ubi maior, minor cessat”, dunque? In un certo senso è così: se una persona ha l’obbligo di legge di non potere nemmeno mettere il naso fuori casa, è chiaro che non è neanche colpa sua se si ritrova con l’auto in sosta vietata. Ne consegue che se l’agente di Polizia locale lascia il foglio con la contravvenzione sul parabrezza dell’auto (il che non ha alcun valore legale), e dopodiché il verbale arriverà per posta, la multa può essere annullata. Bisogna, cioè, presentare un ricorso motivando l’impossibilità di avere potuto spostare la vettura proprio in ottemperanza all’obbligo di essere dovuti restare a casa per quarantena.

Un ricorso circostanziato

Occorre, in questo caso, aspettare il recapito del verbale. Da quel momento, si hanno i sessanta giorni per presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un ricorso gratuito al prefetto. La motivazione da indicare per la propria innocenza è molto semplice: la causa di forza maggiore. In buona sostanza: non si poteva spostare la propria vettura perché obbligati a non muoversi da casa in quanto sottoposti a quarantena.

Per provare quanto indicato nella lettera, bisogna allegare il certificato che il proprio medico curante ha rilasciato in occasione dell’inizio del periodo di isolamento. A questo proposito, è essenziale aggiungere un richiamo alla legge n. 669 del 24 novembre 1981 (“Modifiche al sistema penale”). L’art. 4 (“Cause di esclusione della responsabilità”) stabilisce infatti che “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

In più, è opportuno aggiungere un richiamo all’art. 54 del Codice penale in materia di disposizioni sullo stato di necessità: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. A quel punto, il prefetto dovrà accogliere il ricorso ed annullare la contravvenzione. Si eviterà per di più di dover essere costretti, in caso di non accoglimento dell’istanza, di dover pagare il doppio dell’ammenda.

Se l’auto è stata rimossa?

Diverso, perché più complicato, il caso in cui la vettura del malcapitato sia stata portata via perché – sempre riferendosi alle operazioni di lavaggio della strada, o per lavori in corso – sia prevista la rimozione forzata del veicolo (art. 215 comma 3 del Codice della Strada). Nello specifico: il “modus operandi” rimane il medesimo, si deve cioè presentare ricorso che verrà accolto dal prefetto. Tuttavia, c’è da considerare il costo della rimozione del veicolo con il carro attrezzi ed il suo deposito.

Le spese da mettere in conto sono soggette a più variabili: la distanza fra il luogo in cui la vettura è stata prelevata ed il deposito più vicino, la spesa di custodia del veicolo, il costo della sanzione. L’Unione Italiana Consumatori si è di recente occupata di questo argomento: riferendosi ad una tabella pubblicata dal Comune di Roma, si è rilevato che il costo medio della chiamata era di circa 30 euro, le operazioni di carico e scarico del veicolo dal carro attrezzi ammontavano ad una sessantina di euro, ed il costo del trasporto del veicolo dal luogo di rimozione fino al deposito era nell’ordine di 4 euro a km nei giorni lavorativi e fino a 7 euro a km nei giorni festivi e nelle ore notturne.

Ne consegue che la spesa da sostenere si aggira su 150-200 euro (più IVA e l’ammontare della sanzione). Se la somma non viene restituita al malcapitato utente, si potrà fare ricorso al Giudice di pace per immotivato arricchimento dell’amministrazione comunale. Le probabilità che il ricorso venga accolto sono anche in questo caso buone, sebbene qui – trattandosi di un atto giurisprudenziale – occorra sostenere un costo, che nella fattispecie (ricorso per una multa che non supera 1.100 euro) è di 43 euro.

Meglio avvisare il Comune

Prevenire è possibile: in linea generale, le amministrazioni comunali debbono a nostro avviso tenere conto dell’eccezionalità della situazione di chi si trovi in quarantena da Covid, proprio in quanto ciò impedisce alla persona di potere muoversi di casa per salvaguardia della propria e altrui salute.

Da parte nostra, ci permettiamo di consigliare, non appena ci si trovi in isolamento forzato, di mettersi immediatamente in contatto con i vigili e spiegare la propria situazione, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della Polizia locale della località in cui si è in quarantena (o in alternativa una raccomandata con ricevuta di ritorno), indicando il numero di targa e l’intestatario del veicolo, in modo che i dati vengano controllati e che la contravvenzione non venga elevata: alla peggio, si avrà un ulteriore elemento a favore del proprio ricorso.

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