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Auto d’epoca e auto storiche: differenze e agevolazioni

Auto d’epoca e auto storiche non sono la stessa cosa: Autoblog.it ti spiega perché e come ottenere le agevolazioni su bollo e assicurazione RCA

Auto d’epoca o auto storiche? Ma non sono la stessa cosa? Proprio no. Qual è la differenza tra auto storiche e auto d’epoca? Si tratta di due cose diverse. Lo dice innanzitutto la legge, cioè il Codice della strada. Esistono anche differenze su bollo e assicurazione. Così come la catalogazione. Perché si ha un registro delle auto storiche e un elenco delle auto d’epoca, un catalogo ufficiale simile al PRA ma riservato a quei veicoli. Andiamo quindi a scoprire o riscoprire quelle differenze.

Cosa sono le auto d’epoca per il Codice della strada

Mille Miglia 2018

Il Codice della strada specifica chiaramente cosa sono le auto d’epoca. Lo fa all’articolo 60, comma 2, che riportiamo integralmente: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri“.

Quindi un’auto d’epoca è un veicolo antico, cancellato dal PRA, non più adatto alla circolazione stradale a causa delle sue caratteristiche costruttive, indipendentemente dal fatto che funzioni ancora oppure no. Ad esempio perché non ha tutte le luci, gli mancano gli specchietti, ha la guida dalla parte sbagliata (cioè a destra). Soprattutto, la sua costruzione non rispetta le moderne normative in fatto di sicurezza, a cominciare dai freni (fino alla fine degli anni Venti la maggior parte delle auto non aveva freni anteriori), per arrivare alla struttura stessa della vettura.

Non solo un’auto d’epoca non è più adatta alla circolazione: le viene proprio vietato circolare, se non in particolari condizioni. Sono specificate sempre dall’articolo 60, comma 3, lettera A: “La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo“. Quindi un’auto d’epoca può circolare solo dietro specifica autorizzazione in particolari manifestazioni e su percorsi preventivamente stabiliti. L’esempio più noto è la Mille Miglia attuale.

Registro auto storiche: cosa dice il Codice della strada

Auto d'epoca e auto storiche

Cosa sono le auto storiche per il Codice della strada? Lo dice sempre l’articolo 60, al comma 3: “Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI“. Il comma 4 aggiunge: “I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento“. Per cui un veicolo è storico se è iscritto ad uno degli appositi registri sopraelencati. Per poter circolare non servono autorizzazioni, ma il veicolo deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada (la legge che accompagna il Codice e stabilisce tutte le questioni tecniche relative a veicoli e strade), all’articolo 215. Si tratta di un elenco molto lungo. In pratica, il veicolo deve essere in ordine e nello stato in cui la legge gli prescriveva di essere nell’anno in cui è stato costruito. In altri termini, non devono essere state applicate modifiche contrarie a quelle norme e il veicolo non deve cadere a pezzi.

Auto storiche requisiti: le multe

E’ importante la questione dei requisiti delle auto storiche. Perché ci sono delle multe per chi non li rispetta. Lo dice sempre l’articolo 60 del Codice della strada, comma 6: “Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 a euro 168 se si tratta di motoveicoli“.

 

Auto storiche dopo quanti anni: chiarezza sul registro storico

Dopo quanti anni un’auto è considerata storica o d’interesse collezionistico? Qui non parliamo del bollo, quello lo vedremo fra poco. La legge, cioè il Regolamento del Codice della strada, dice all’articolo 215 che si possono iscrivere ai rispettivi registri storici dei veicoli costruiti da almeno 20 anni. Se il veicolo era stato precedentemente radiato d’ufficio dal PRA ma si possiedono ancora le targhe originali e si vogliono utilizzare per la circolazione, si può richiedere la re-iscrizione al PRA, dopo aver eseguito la registrazione al registro storico. Se la radiazione è avvenuta da meno di tre anni, si deve pagare il bollo arretrato per quel periodo, maggiorato del 50% (ma non si paga nulla se la radiazione d’ufficio è avvenuta da più di tre anni). Andrà successivamente aggiornata la carta di circolazione. Se non si possiedono le targhe originali, per poter circolare si deve reimmatricolare il veicolo con targhe nuove.

Bollo auto storiche: quando si paga e quanto si paga

La legge di stabilità 2015 (199/2014) ha modificato la norma sul pagamento del bollo per le auto storiche, eliminando l’esenzione per quelli fra 20 e 29 anni di età. Nel link qui sotto potete leggere tutti i dettagli e sapere in quali regioni si deve pagare e quanto. Perché non in tutte le regioni la situazione è la stessa. A livello generale, sono esenti dalla tassa di proprietà (il bollo auto) tutti i veicoli non adibiti ad uso professionale a partire dal 30° anno dopo la data di costruzione. La legge 342/2000 (la finanziaria 2001), anche dopo le modifiche del 2015, dice esattamente all’articolo 63: “a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione“. Quindi nel 2019 i veicoli del 1989 e precedenti, e così via.

Cosa s’intende per data di costruzione? La legge è chiara: “Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti dell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli“. Quindi la data di costruzione coincide con quella di prima immatricolazione in Italia, salvo prova contraria. Se il veicolo è stato originariamente immatricolato all’estero, bisogna consultare i registri storici. Si deve pagare solamente una tassa di circolazione sulle auto storiche (e le moto); è fissa, pari a 30 euro per le auto e 20 euro per le moto. Essendo una tassa di circolazione e non una tassa di possesso, se il veicolo non circola non si deve pagare nulla.

Revisione auto storiche: quando si deve fare?

La revisione per le auto storiche si deve fare. Questo è un punto fermo. Non esiste una differenza in questo caso con le auto moderne. Indipendentemente dall’iscrizione o meno nei registri storici, per poter circolare il veicolo deve avere superato la revisione; essa va eseguita ogni due anni. Ci sono però differenze su dove fare la revisione. I veicoli storici costruiti prima del 1960 devono sottoporsi alla revisione solo presso le sedi della Motorizzazione civile oppure in officine appositamente autorizzate, indicate dalla Motorizzazione stessa o dai club che gestiscono i registri storici ufficiali (quindi solo quelli indicati all’articolo 60 del Codice della strada). Per quanto riguarda la revisione delle auto d’epoca, quindi quelle radiate dal PRA e iscritte nell’apposito elenco ministeriale, anche per poter circolare nelle manifestazioni previa autorizzazione devono sottoporsi ad un controllo ogni 5 anni, esclusivamente alla Motorizzazione.

Assicurazione auto storiche

Tutti i veicoli che circolano su strada devono obbligatoriamente essere assicurati sulla responsabilità civile. Le auto d’epoca, le quali tecnicamente non sono idonee alla circolazione, devono stipulare una apposita polizza temporanea che copra il periodo e il percorso della manifestazione per cui è stata concessa l’autorizzazione. Per le auto storiche invece non ci sono differenze di natura normativa. Ma esistono polizze specifiche di assicurazione per auto storiche (anche assicurazioni per moto storiche). Sono agevolate, le tariffe di solito vanno dai 100 ai 150 euro all’anno. Tuttavia la maggior parte delle compagnie che prevedono apposite polizze per veicoli storici (non tutte le hanno) richiedono il certificato rilasciato dall’ASI. Altrimenti sarà necessario sottoscrivere una normale polizza rc auto, ben più costosa.

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