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Confisca del veicolo, scatta se si rifiuta il test antidroga

Nessuna “scappatoia”, anche se si applica la sanzione del lavoro di pubblica utilità: ecco in sintesi cosa dice una sentenza della Cassazione.

Il proprietario di un veicolo che durante un controllo stradale rifiuta il test antidroga si vede confiscato il mezzo. In altre parole: la confisca del veicolo viene applicata anche se il soggetto si sottopone ai lavori di pubblica utilità previsti dalla legge. Lo dice la Cassazione nella sentenza numero 20033/2022, dove in sostanza vengono applicate in maniera rigida le norme che si riferiscono agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada in materia di guida sotto l’effetto dell’alcol e di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Ma andiamo con ordine.

Il ricorso in questione è stato presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona. Questi i fatti: il Tribunale del capoluogo dorico aveva condannato una donna alla pena di giustizia, in questo caso sostituita dai lavori di pubblica utilità (secondo quanto stabilito dall’art. 187 comma 8 del Codice della Strada in materia di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti). La conducente era inoltre stata assolta dal reato di guida senza patente “Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Nella sentenza non era stata applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 187 CdS).

Confisca del veicolo: cosa dice la sentenza della Cassazione

Nella sentenza della Cassazione, riferisce un “lancio” Ansa, si chiarisce che la Corte d’Appello di Ancona terrà conto della “Doverosa applicazione della confisca” se viene accertato che il veicolo non appartiene ad una persona estranea al reato (in questo caso, in effetti, la legge non prevede la confisca del veicolo).

Cosa significa persona estranea al reato? L’estraneità, spiega la Cassazione nella sentenza n. 39777/2012, riguarda:

Non già la formale intestazione a un terzo, ma l’assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo.

I lavori di pubblica utilità non impediscono la confisca del veicolo

Riguardo alle tempistiche ed alle modalità di applicazione della confisca del veicolo, ricorda la Cassazione:

A nulla rileva il fatto che sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall’applicazione di quest’ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all’esito del lavoro di pubblica utilità. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018).

Tutti i casi di sospensione della patente

La patente viene sospesa, come sanzione accessoria alla sanzione amministrativa, nei seguenti casi.

  • Superamento di oltre 40 km/h del limite di velocità (con sanzioni più gravi per i neopatentati e gli autisti di professione) (art. 142 CdS);
  • Neopatentati: superamento dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada oppure senza rispettare le limitazioni sui veicoli (art. 117 CdS);
  • Recidiva in caso di guida senza la cintura di sicurezza (art. 172 CdS), di circolazione nei centri abitati durante i giorni di divieto per motivi di inquinamento atmosferico e (art. 173 CdS comma 3-bis) con il cellulare;
  • Utilizzo del veicolo per servizi di piazza con conducente, senza essere in possesso della licenza specifica (tassisti abusivi);
  • Guida di un veicolo per il quale occorre una patente di categoria differente rispetto a quella in possesso (art. 116 CdS);
  • Violazione del divieto di circolazione disposto dal Prefetto, se si guida un veicolo per trasporto di cose;
  • Violazione delle norme del Codice della Strada in materia di divieto di sorpasso e di circolazione contromano in curva (manovre pericolose: art. 143 CdS), in condizioni di scarsa visibilità e su strada suddivisa in carreggiate separate, di circolazione sulla corsia di emergenza e sulla corsia di variazione di velocità (art. 176 CdS);
  • Partecipazione a competizioni sportive non autorizzate;
  • Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico, rilevato dall’organo accertatore, superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8 g/l (art. 186 e 186-bis CdS);
  • Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS);
  • Se non ci si ferma, in caso di incidente con danni alle persone coinvolte e gravi danni ai veicoli (tali da necessitarne la revisione), o dopo avere investito una persona oppure in caso di mancato soccorso a feriti (art. 189 CdS);
  • Se, in due anni, si ha provocato per la seconda volta un incidente con gravi danni ai veicoli per mancato rispetto della distanza di sicurezza;
  • Violazione delle norme sul trasporto di merci pericolose (art. 168 CdS);
  • Guida di un automezzo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione, o se questi non sono conformi alle norme in vigore (art. 179 CdS);
  • Circolazione con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, oppure munito di un limitatore di velocità con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate, o ancora non funzionante (art. 179 CdS);
  • Rifiuto di custodire un veicolo sequestrato, o guida abusiva dello stesso veicolo;
  • Se si circola ugualmente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 217 CdS);
  • Violazione delle norme del Codice della Strada in materia di trasporto eccezionale (art. 10);
  • In caso di recidiva (medesima violazione compiuta per due volte in due anni) del mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza, immissione nella circolazione senza dare precedenza agli altri veicoli, mancata precedenza ai veicoli che circolano su rotate (art. 146 CdS);
  • Perdita temporanea dei requisiti psichici e fisici (art. 119 CdS);
  • Nel caso di falsificazione o contraffazione dei documenti di assicurazione del veicolo (art. 193 CdS).

Patente sospesa per droga: come avviene e quali sanzioni

Questa situazione fa riferimento all’art. 187 CdS. In caso di accertamento, vengono applicate le sanzioni che corrispondono al grado più elevato della guida in stato di ebbrezza (stabilite nell’art. 186 lettera C CdS):

  • Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro;
  • Arresto da sei mesi a un anno;
  • Sospensione della patente da un anno a due anni, con ritiro immediato del documento. Il Prefetto si incarica di redigere il provvedimento di sospensione del documento di guida.

Nel caso che il mezzo non è di proprietà del conducente, si prevede un periodo raddoppiato di sospensione della patente. Inoltre, per neopatentati, conducenti con età inferiore a 21 anni, autisti di professione le sanzioni raddoppiano da un terzo alla metà (art. 186 comma 1-bis del Codice della Strada).

Casi di revoca della patente

Si applica la revoca della patente nei seguenti casi:

  • Recidiva in un triennio;
  • Quando il contravventore è un conducente di autoveicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t, autoveicoli con rimorchio che hanno una massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli per trasporto persone con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, di autoarticolati ed autosnodati.

Le sanzioni indicate qui sopra raddoppiano, con in più la confisca del veicolo, se emerge che il conducente trovato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha provocato un incidente stradale, a prescindere dal fatto se si siano determinate conseguenze fisiche ad altre persone.

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