Home Notizie Pneumatici invernali obbligatori 2020/2021: tutto quello che c’è da sapere

Pneumatici invernali obbligatori 2020/2021: tutto quello che c’è da sapere

Dal 15 novembre vige l’obbligo di circolare, in Italia, con le gomme invernali o con le catene a bordo. Anche se si abita in una delle “zone rosse”: i gommisti restano aperti, quindi con l’appuntamento e l’autocertificazione si può provvedere al cambio stagionale.

La proroga richiesta al Governo dalle Associazioni di settore non c’è stata. Dal 15 novembre, dunque, l’intero territorio nazionale rientra nell’obbligo di circolazione con pneumatici invernali già montati, oppure con le catene da neve già pronte. E questo a prescindere dal “colore” (zona gialla, zona arancione o zona rossa, in funzione degli indici di contagio da Covid-19) della regione di residenza o di domicilio. I gommisti, infatti, restano aperti anche nelle regioni a “zona rossa” poiché rientrano nelle categorie di attività commerciali, industriali e di servizi disponibili nell’allegato 23 al Dpcm 3 novembre 2020.

Resta dunque possibile, per chi debba spostarsi munito di autocertificazione, provvedere al cambio stagionale delle gomme alla propria vettura: ciò in quanto, oltre ad essere un obbligo (passibile di sanzione per chi non abbia ottemperato entro la data-limite prevista dalla legge, appunto il 15 novembre), costituisce un atto di responsabilità nei confronti della altrui sicurezza di marcia. Risulta, in buona sostanza, una motivazione di necessità.

È in ogni caso consigliabile prenotare sempre la visita al proprio gommista: un appuntamento telefonico aiuta a non creare assembramenti di persone in attesa dell’intervento dello specialista, ed è di aiuto all’esercente stesso alla gestione del numero di clienti che possono entrare contemporaneamente nel negozio.

Pneumatici invernali e catene da neve: cosa dice la legge

Fino al 15 aprile (più la “tolleranza” successiva questa data: si va, dunque, al 15 maggio) la circolazione delle autovetture sulle strade e sulle autostrade nazionali è, dunque, permessa esclusivamente se con le gomme invernali già montate, o in alternativa con le catene da neve (attenzione che queste ultime devono essere omologate: occorre accertarsi che la confezione riporti l’omologazione nazionale “UNI 11313” oppure austriaca “ÖNorm V5117”) che non è escluso possano costituire un utile complemento alle gomme invernali: ad esempio, se ci si trova a dover procedere nel bel mezzo di una forte nevicata in atto, non c’è alcun divieto a montarle, badando bene che le catene devono essere applicate alle ruote motrici oppure a quelle anteriori nel caso di autovetture a trazione integrale, e di non superare – in questi casi – i 50 km/h di velocità.

L’ordinanza che dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno (con 30 giorni prima e 30 giorni dopo di tolleranza) obbliga la circolazione delle vetture con pneumatici “winter” montati o catene da neve pronte all’uso, fa riferimento all’art. 6 del Codice della Strada in materia di “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati” ed alla direttiva del 16 gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è valida su:

  • autostrade nazionali
  • strade statali
  • strade provinciali e comunali in cui è presente un’ordinanza specifica da parte dell’ente proprietario o del gestore.

Le sanzioni

Chi venisse “pizzicato” dagli agenti a circolare nel “semestre invernale” senza le gomme Winter o le catene a bordo, è soggetto ad una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro (ai sensi dell’art. 6 comma 14 CdS se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato, o dell’art.7 comma 13 del Codice della Strada se l’accertamento sia avvenuto all’interno di un centro abitato). C’è, in più, la sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.

Pneumatici invernali: caratteristiche

Ricapitoliamo di seguito gli elementi di distinzione di una gomma invernale, riconoscibile peraltro anche ad un occhio poco allenato per determinate peculiarità:

  • il disegno del battistrada è più scolpito e marcato rispetto ad uno pneumatico estivo
  • la mescola è più morbida: serve, infatti, a permettere alla gomma un’adeguata aderenza nelle condizioni di guida su asfalto freddo (le migliori prestazioni vengono offerte al di dotto di 7-8°C), bagnato, fangoso o innevato, e corrette performance in frenata
  • la spalla presenta indicazioni specifiche: la dicitura “M+S” (“Mud+Snow”), oppure “M&S”, “M-S”, “MS” a seconda del produttore; e il pittogramma che stilizza una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro. Questa indicazione, chiamata tecnicamente “3PMSF”, ovvero “Three Peak Mountain Snow Flake”, certifica che la gomma ha superato i test di omologazione disposti dal regolamento europeo n. 117.

Gomme 4 Stagioni anche in inverno

L’impiego di pneumatici 4 Stagioni è consentito anche nei mesi più freddi, a condizione che l’indice di velocità, riportato nella carta di circolazione della vettura, sia uguale o superiore a quello delle gomme estive. Diversamente, si è in contravvenzione (sanzione di 419 euro, ritiro del “libretto” del veicolo, obbligo di sottoporre la vettura a visita e prova straordinaria presso la sede del Dipartimento dei Trasporti terrestri – ex Motorizzazione – di residenza), e nel caso di incidente la propria Compagnia assicuratrice potrebbe decidere di rivalersi di quanto pagato come risarcimento danni a terzi. Ciò, proprio per via del fatto che il veicolo non era, al momento del sinistro, in regola con il CdS.

Il montaggio di un treno di pneumatici “Four season” può rivelarsi utile per gli automobilisti che non percorrano moltissimi chilometri nell’arco di un anno, oppure che risiedano in territori nei quali le temperature invernali, e le condizioni delle strade durante i mesi più freddi, non siano particolarmente rigide. È comunque vero che la maggior parte degli pneumatici 4 Stagioni viene corredata della marchiatura “M+S” e/o “3Pmsf”, proprio come le gomme invernali: questo, oltre a confermare la rispondenza alle prescrizioni di legge che regolano la circolazione dei veicoli durante l’inverno, indica per di più il grado di sviluppo raggiunto dalle gomme 4 Stagioni.

Attenzione all’usura della gomma

Della massima importanza tutto l’anno – tanto più che, come dispone l’art. 79 del Codice della Strada, lo spessore del battistrada di uno pneumatico atto all’equipaggiamento di autoveicoli ed appendici (rimorchi) e filoveicoli deve essere sempre di almeno 1,6 mm -, la profondità del battistrada diventa essenziale nella guida in inverno. I valori prescritti dal CdS vanno sì rispettati; tuttavia, in buona sostanza, presi con il beneficio di inventario. Gli esperti, in effetti, consigliano di non far sì che lo spessore del battistrada scenda al di sotto di 3-4 millimetri: una volta che la profondità abbia raggiunto tale limite, è buona norma provvedere alla sostituzione delle gomme. Avendo cura di cambiare sempre entrambi gli pneumatici che agiscono sul medesimo assale.

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