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Pneumatici invernali: sì al cambio gomme anche dopo il 15 novembre

Via libera del Governo alla sostituzione degli pneumatici, fatte salve le prescrizioni di autoprotezione e regolamentazione degli ingressi. Meglio prendere appuntamento.

La timeline di cambio stagionale degli pneumatici, da estivi a invernali, resta invariata. E con essa l’obbligo, per tutti gli automobilisti, di provvedere. Così Assogomma (l’Associazione che raggruppa la filiera industriale della gomma) comunica le indicazioni giunte dal Governo in merito a recenti ipotesi che le Associazioni della filiera – oltre ad Assogomma avevano fatto sentire la propria voce Aniasa-Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici; Airp-Associazione Italiana Ricostruzione Pneumatici, Federpneus e la categoria dei gommisti in Cna) avevano lanciato alla pubblica amministrazione in merito alla delicata, e confusa, fase di nuovo lockdown “a zone”, che cade proprio mentre il 15 novembre si avvicina a grandi passi.

Da domenica prossima (15 novembre 2020) torna l’obbligo di dotare la propria autovettura di pneumatici invernali, o in alternativa di avere le catene da neve sempre a bordo del veicolo. E il Governo concede in buona sostanza il permesso di recarsi dal proprio gommista per il cambio stagionale delle gomme. Sia che si possa rimanere nell’ambito del proprio Comune di residenza o di domicilio, sia che si debba spostarsi oltre, con l’invito a provvedere al più presto e – in quest’ultimo caso, se oltre il 15 novembre – con le catene a bordo. Altrimenti, vige il divieto di circolare, pena sanzione amministrativa.

Ci si potrà dunque, quanto prima, far trovare pronti con le gomme invernali già montate, e questo a prescindere dalla “zona” (gialla, arancione o rossa) nella quale si risiede.

Ricade fra le attività permesse dal Dpcm 3 novembre 2020

Ciò in quanto, indica Assogomma, si tratta di un’operazione che riguarda un’attività di montaggio e smontaggio di pneumatici, e la relativa vendita, che il Governo considera come “Attività di vendita al dettaglio ammesse nell’allegato 23” del Dpcm 3 novembre 2020. Inoltre, rileva Assogomma, considerato che montaggio e smontaggio di pneumatici rientra fra le attività artigianali assimilabili a quelle produttive, non è soggetta a restrizioni.

Motivazione di necessità che richiama un obbligo di legge

Occorre peraltro notare che il potere recarsi presso il proprio gommista per la sostituzione delle gomme, da estive a invernali, rientra in una motivazione di necessità che richiama l’adempimento a specifici obblighi di legge, e che non possono essere derogati. Analogamente, spiega Assogomma, ogni automobilista dovrà attenersi alle restrizioni previste dalle Ordinanze e quindi disporre di catene a bordo nel tragitto per arrivare presso il rivenditore specialista.

Poi ci saranno altri 4 mesi

In senso ancora più ampio, va considerato che il Dpcm 3 novembre 2020 avrà validità fino al prossimo 3 dicembre. Augurandosi (e lo facciamo tutti) che più avanti la situazione migliorerà e che non ci sia più bisogno di alcuna chiusura, né “parziale” né tantomeno “totale”, bisogna tenere conto che il “semestre” di obbligo della circolazione con pneumatici invernali – o catene da neve a bordo – resterà in vigore fino al 15 marzo 2021, con i trenta giorni di tolleranza per tornare alle gomme estive (termine ultimo: 15 aprile 2021). Ci saranno quindi, se tutto va bene, quattro mesi per la libera circolazione: e questa, analogamente alle restrizioni per comprovati motivi di salute, lavoro, emergenza o necessità, potrà avvenire soltanto con autovetture munite di pneumatici invernali (o, lo ripetiamo sempre, con catene già pronte nel bagagliaio).

La filiera commerciale rimane operativa

Il Dpcm 3 novembre 2020, nell’allegato 23 che indica quali attività possono rimanere aperte, precisa che in tutte le regioni, a prescindere dal “colore” che ne traduce il rischio di contagi, tutte le attività di “Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori” possono continuare a restare aperte. Saracinesca sollevata per concessionarie ed autosaloni, dunque, così come per autofficine, elettrauto, carrozzieri, autolavaggi e ricambisti e (come abbiamo visto) gommisti, nonché “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati”. Distributori di benzina e stazioni di servizio, nonché aree di rifornimento Gpl e metano ed aree di servizio e rifornimento nelle autostrade, rimangono aperti.

Come comportarsi

Restano ovviamente valide le prescrizioni di comportamento da tenere: “Andare dal gommista è consentito per ragioni di sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge – osserva Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma – È una operazione indispensabile, che deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie. Il primo fondamentale consiglio è quello di fissare un appuntamento, per evitare assembramenti, e presentarsi dotati di dispositivi di protezione”.

È quindi obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza interpersonali e utilizzare, negli ambienti chiusi e all’aperto, la mascherina. Dal canto loro, gli esercenti devono rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (disposizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e sindacati), dilazionare gli ingressi dei propri clienti, impedire alle persone di sostare più del tempo necessario e apporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

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