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Autovelox mobile: come contestare la multa

Multe con lo Scout Speed? Se non c’è il cartello stradale con l’avviso e la sanzione non viene immediatamente contestata, potrebbero essere nulle

Da più di un anno Pecetto e altri Comuni del torinese stanno adottando lo strumento dello Scout Speed, ossia – come lo definisce il giudice di pace di Torino – “un autovelox dinamico montato a bordo di un’autovettura civetta della polizia in costante movimento”, collocato in prossimità del parabrezza. La multa che arriva non è salata, perché pari a 43 euro e proprio per questo molti cittadini preferiscono pagarla, anziché contestarla. L’avvocata Noemi Penon ha deciso invece di far valere i propri diritti vincendo la causa contro il Comune di Pecetto, che nel multarla ha avuto un comportamento illegittimo. Infatti se la sanzione non viene immediatamente contestata e non c’è un cartello stradale che avvisa la presenza dell’autovelox, la multa potrebbe essere nulla. Scopriamo perché e come contestarla.

Autovelox mobile: il fatto

Un verbale da 27 euro per aver viaggiato a 66 chilometri orari, uno in più sopra il limite tollerato. È quanto è successo a Noemi Penon, un avvocata che anziché pagare la cifra, ha deciso di far valere i propri diritti contestando la multa ricevuta, patrocinando se stessa. Il fatto è accaduto a Pecetto, dove in meno di tre mesi la polizia municipale ha comminato multe per 30mila euro con lo Scout Speed, un “autovelox dinamico” montato a bordo delle loro auto civetta. L’avvocata Penon ha spiegato nel suo ricorso che non c’era “nessuna segnalazione fissa o mobile che preannunciasse la presenza di una postazione dinamica di questo tipo di autovelox», e poi «nonostante la presenza degli agenti a bordo dell’auto, l’infrazione non è stata contestata nell’immediatezza». Noemi Penon ha così vinto il ricorso contro il Comune di Pecetto, che è stato condannato al ristoro delle spese di lite pari a 113 euro.

Autovelox mobile: cosa dice il giudice

L’avvocata Penon ha avuta piena ragione da parte del giudice di pace che scrive: “Nel verbale ci si limita ad osservare che non è stato possibile effettuare la contestazione immediata della violazione perché l’accertamento è stato fatto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità. Questa motivazione appare assolutamente generica e di circostanza”. Riportando le pronunce della Cassazione, il giudice stabilisce anche che “l’eccezione alla contestazione immediata presuppone la segnalazione dell’autovelox. L’obbligo di segnalazione non può, del resto, essere vanificato da alcun provvedimento amministrativo. La circolare del ministero dell’Interno detta regole di obbligo di doppia segnalazione per le postazioni di controllo alla velocità”.

Autovelox mobile: mancata contestazione immediata

Le multe con lo Scout Speed potrebbero essere quindi nulle se la sanzione non viene contestata immediatamente e se manca il cartello stradale che avvisa la sua presenza. Infatti, la legge e il codice della strada dicono che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente”. È giustificata la contestazione in differita solo in alcuni casi specifici come il passaggio, con il rosso, l’inseguimento di un’auto lanciata ad alta velocità e così via. Quindi, affinché il procedimento sanzionatorio sia corretto e la contravvenzione non risulti illegittima, è essenziale che la contestazione sia immediata.

Autovelox mobile: mancata segnalazione preventiva

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In mancanza di una segnalazione preventiva la multa con lo Scout Speed è illegittima. Il codice della strada impone che, affinché le multe siano valide, le postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere segnalate preventivamente tramite cartelli o dispositivi di segnalazione luminose e devono essere ben visibili. Infatti, in un commento nella sentenza si legge che “in materia di accertamento delle violazioni sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantire la corretta percettibilità e leggibilità, sicché è illegittimo l’accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima del cartello mobile di avviso”.

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