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Pedone investito in autostrada: conducente senza colpa

La Cassazione ha assolto un automobilista che aveva investito un pedone sulla A26. La circostanza non poteva essere prevedibile

Quando un pedone viene investito in autostrada, le conseguenze giudiziarie sono particolarmente delicate. L’automobilista ha fatto tutto quello che poteva per evitare l’incidente? La presenza di un pedone sulla corsia autostradale è un’eventualità prevedibile oppure no? Naturalmente vanno sempre analizzate le circostanze precise di ogni singolo fatto. Ci sono comunque dei principi generali, derivanti dalle norme, che vanno sempre applicati. Ce lo ricorda una recente sentenza della Cassazione. La Corte ha assolto dall’accusa di omicidio colposo un automobilista che aveva investito un pedone che camminava sulla carreggiata dell’autostrada A26. Eventualità che, è la sintesi della sentenza, non può ritenersi prevedibile.

 

Pedone investito in autostrada, conducente assolto

La sentenza in questione è la numero 10037/2019, udienza della quarta sezione penale della Cassazione, tenutasi il 7/11/2018. Il fatto è accaduto nel 2016 sull’autostrada A26, direzione nord, di sera, all’altezza di Casale Monferrato. Un automobilista ha investito una donna che stava camminando al centro della prima corsia, in un tratto privo di corsia d’emergenza. Come si legge nella sentenza, è stato stabilito che l’auto viaggiava a circa 110 Km/h, limite di velocità 130, tratto a tre corsie; inoltre la vittima era in stato di ebbrezza alcolica ed era in forte agitazione per un violento litigio appena avuto col marito; quest’ultimo aveva fatto una sosta per calmarsi e lei era scesa dall’auto.

Il conducente dell’auto che ha investito la donna è stato rinviato a giudizio (rito abbreviato) per omicidio colposo, in violazione dell’articolo 589 comma 2 del Codice penale. Gli era stata contestata l’inosservanza degli articoli 140 e 141 del Codice della strada per non aver condotto il veicolo ad una velocità tale da non consentire il tempestivo arresto del veicolo, sebbene inferiore al limite di legge, e per non aver sufficientemente verificato con continuità lo stato della sede stradale.

Invece il Tribunale di Vercelli ha assolto il conducente con sentenza del 4/7/2017. Il pubblico ministero ha presentato ricorso, sostenendo che la colpa esiste perché il pedone era sicuramente avvistabile, inoltre l’eccezionalità della sua presenza è una circostanza del tutto secondaria.

 

Pedone investito in autostrada: circostanza non prevedibile

La Cassazione ha però definito il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato i seguenti aspetti: percorrere a piedi un’autostrada è vietato dall’articolo 175 del Codice della strada, obbligo generalmente rispettato. La presenza della vittima sulla carreggiata “si poneva in una situazione atipica e antitetica rispetto alla disciplina della circolazione in autostrada e alle più elementari norme di prudenza e cautela“. La Corte evidenzia anche che l’incidente non sarebbe stato evitato nemmeno se il conducente avesse tenuto una velocità inferiore: “I principi giuridici che presiedono alla disciplina della circolazione stradale devono, ad avviso della Corte, essere contemperati con le particolari modalità della circolazione in autostrada, caratterizzata dalla velocità del traffico che ne costituisce l’essenza, attesa la particolare conformazione della autostrada quale sede destinata ad un traffico al di fuori degli agglomerati urbani. In tali condizioni, la presenza di un pedone nel centro della careggiata, nella propria corsia di marcia, non può considerarsi circostanza prevedibile“.

E’ importante anche quest’altro passo della sentenza: “E’ pertanto normalmente inesigibile una attenzione del conducente spinta al punto da scandagliare ogni angolo del tratto percorso alla verifica della eventuale presenza di pedoni, sulla cui assenza egli ha invece motivo di fare pieno affidamento. È noto, inoltre, che il giudizio di prevedibilità vale a specificare il contenuto dell’obbligo di diligenza altrimenti astratto; solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso è prevedibile o riconoscibile dal modello d’agente tenuto presente, il soggetto può essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il prodursi del fatto dannoso“. In altri termini, la condotta di guida deve sì attenersi alla legge, ma le misure di particolare prudenza devono essere proporzionate alla prevedibilità di un pericolo.

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