Home Notizie Multe con autovelox: Milano, manca omologazione, ricorso vinto

Multe con autovelox: Milano, manca omologazione, ricorso vinto

Il Giudice di pace dà ragione ad un automobilista su una contravvenzione presa dall’autovelox in viale Fulvio Testi. L’apparecchio non era omologato e l’autorizzazione da sola non basta. La motivazione della sentenza

Un elemento interessante di difesa per tanti automobilisti colpiti dalle multe con autovelox, ormai una delle principali fonti di entrate per i comuni insieme alle tasse sulla casa. Il caso specifico riguarda Milano, il famigerato autovelox di viale Fulvio Testi già oggetto di parecchi ricorsi (vinti). Ma il discorso generale è ancora più importante. La sintesi è: c’è differenza tra approvazione e omologazione dell’apparecchio, anche se il Codice della strada non lo dice espressamente. Lo dice una sentenza del Giudice di pace del capoluogo lombardo, emessa a dicembre e di cui nei giorni scorsi è stata depositata la motivazione. Se l’omologazione manca, le multe sono illegittime. Finora invece dappertutto i comuni hanno fatto finta di niente, interpretando la norma nel modo che permette loro di guadagnare di più, invece che a favore del cittadino come invece dovrebbe essere; quindi considerando allo stesso modo approvazione e omologazione; le quali però sono due operazioni diverse.

 

Multe con autovelox, il caso di viale Fulvio Testi a Milano

Le recenti telecamere di controllo della velocità di viale Fulvio Testi a Milano sono state attivate nel dicembre 2017. Sono installate molto in alto, sui pali della luce tra piazzale Istria e viale Ca’ Granda; precisamente si tratta dei pali numero 10 e 11. E’ un tratto di strada urbana a grande scorrimento, tre corsie per senso di marcia separate da uno spartitraffico. In precedenza il limite era di 70 Km/h. Dopo l’installazione dell’autovelox il limite è stato ulteriormente abbassato, ora è di 50 Km/h.

Tale apparecchiatura ha già raccolto multe come se fosse una mietitrebbia, diverse decine di migliaia; una pioggia di denaro per il Comune. Ma tanti cittadini colpiti da queste contravvenzioni non si sono rassegnati e hanno presentato vari ricorsi. Molti di essi sono stati accolti, perché quell’apparecchio aveva problemi di taratura; altri ricorsi vinti riguardavano la segnaletica inadeguata.

Il caso in questione apre un altro fronte. La sentenza del Giudice di pace di Milano risale all’11 dicembre 2018 e la motivazione è stata depositata l’11 febbraio 2019. Il ricorso è stato accolto, la multa cancellata. Alla data dell’infrazione l’apparecchio T-Expeed V 2.0 non risultava omologato; dispone invece solo dell’approvazione da parte del ministero dei Trasporti, espressa tramite determina dirigenziale, cioè una decisione del dirigente addetto.

Il Comune di Milano questa volta si è presentato in giudizio, mentre in molti casi nei mesi scorsi non lo aveva fatto. La linea di difesa dell’ente è: il Codice della strada usa i termini approvazione e omologazione come sinonimi; di conseguenza la multa è legittima. L’articolo del Codice in questione è il 45, comma 6, dove si parla effettivamente di “approvazione od omologazione” da parte del ministero dei Lavori pubblici (oggi è il ministero delle Infrastrutture e trasporti, chiamato anche Mit).

Ma il Giudice di pace non ha ritenuto valida questa tesi. Come si legge nella motivazione della sentenza, “l’uso promiscuo e alternativo dei termini omologazione e approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse“. La sentenza prosegue specificando che “stando alla documentazione depositata dal Comune, l’apparecchiatura non sarebbe mai stata omologata, bensì approvata con due successive determine dirigenziali del ministero delle Infrastrutture e trasporti“. Di conseguenza “le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata, non essendo stata debitamente omologata, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione“.

 

Omologazione autovelox, cosa diversa dall’approvazione

Ma se il Codice della strada parla di “omologazione od approvazione”, perché le due cose sarebbero diverse? Perché ci sono anche altri riferimenti normativi di cui tenere conto. Innanzitutto l’articolo 142 del Codice della strada. Il comma 6 stabilisce che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“. Quindi qui si parla solo di omologazione. Deve esserci, punto e basta.

A chi spetta omologare gli autovelox e altri apparecchi di rilevazione della velocità? Al ministero per lo Sviluppo economico. Lo dice la legge 273/1991, quella che regola il sistema nazionale di taratura. Essa specifica che la velocità rientra fra le quantità le cui misurazioni necessitano di taratura. Tale compito è affidato al comitato centrale metrico, presieduto dal ministro dell’ Industria, commercio e artigianato (oggi Sviluppo economico, Mise) o un suo delegato. Questo comitato stila l’elenco degli istituti autorizzati ad effettuare le omologazioni degli apparecchi.

Abbiamo visto nel caso in questione che l’omologazione per il modello di apparecchio installato a Milano in viale Fulvio Testi non è stata concessa, secondo gli stessi documenti presentati dal Comune. Precisiamo che le omologazioni hanno carattere nazionale: una volta concesse, sono valide per tutti gli enti che utilizzano tale modello. Milano non è l’unico Comune ad utilizzare questa apparecchiatura.

Ma perché allora i comuni insistono sull’autorizzazione, ritenendola equivalente? Essenzialmente, perché è l’unico documento di cui dispongono. Probabilmente giocano sull’equivoco concesso dal Codice della strada quando parla di “autorizzazione od omologazione”, interpretandole come equivalenti; e forse anche sulla seguente disposizione normativa, sempre prevista dal Codice della strada, allo stesso comma 6 dell’articolo 45. Esso aggiunge che il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada (la legge che accompagna il Codice e specifica tutti i dettagli tecnici ad esso legati) specifica quali sono gli apparecchi per il rilevamento automatico della velocità soggetti ad approvazione od omologazione e quali sono le modalità per tali procedure.

Il Regolamento dice all’articolo 345 comma 2 che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici“, oggi il Mit. Questo allo scopo di verificare la tolleranza nella misurazione della velocità, che può anche variare. Quindi ciascun Comune chiede l’approvazione al Mit di ogni singolo apparecchio di cui dispone. Il singolo apparecchio, non il modello generale. La scommessa è sull’ambiguità (fino a un certo punto) dell’articolo 45, cioè ritenere che l’autorizzazione da sola sia equivalente all’omologazione, quindi sufficiente.

Abbiamo invece visto che non è così. L’autorizzazione che il Mit concede al singolo apparecchio deve seguire l’omologazione che il Mise concede al modello generale. Quindi devono esserci entrambe. L’interpretazione dei comuni che lascia intendere l’equivalenza tra le due è sbagliata. Questo è il senso della sentenza del Giudice di pace di Milano.

Dobbiamo però chiudere evidenziando alcuni dettagli: innanzitutto è molto probabile che il Comune di Milano ricorra in Cassazione contro questa sentenza, quindi si deve attendere la pronuncia di tale organo; in secondo luogo, nel diritto italiano le sentenze non fanno giurisprudenza, come ad esempio in quello britannico. Vuol dire che l’orientamento di una Corte non crea un precedente a cui tutte le sentenze successive debbano obbligatoriamente attenersi. Su un caso analogo, un diverso giudice potrebbe anche decidere in maniera opposta. Le sentenze passate possono servire come elemento per costruire la propria argomentazione in un procedimento; ciò è molto utile ma non può fornire garanzie.

Ultime notizie su Notizie

Tutto su Notizie →