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Comprare l’auto usata dal concessionario: perché fare questa scelta

Se dovete comprare un’auto usata, un modo per unire risparmio e serenità dell’acquisto è affidarsi a un concessionario. Ecco quali sono le garanzie.

Comprare l’auto usata da un concessionario è la scelta che fornisce maggiori garanzie a chi vuole una buona auto ma ha intenzione di risparmiare qualcosa: se siete al vostro primo acquisto e non avete molta dimestichezza con le automobili, affidarsi a un professionista può sicuramente essere meglio di affrontare da soli gli annunci per acquistare l’auto usata tramite annunci online o direttamente da un privato.
Questo non vuol dire che dovrete fidarvi ciecamente del venditore del concessionario:

  • guardate bene sia gli interni dell’auto che l’esterno per vedere se ci sono segni di particolare usura o indizi di precedenti incidenti;
  • chiedete sempre tutti i documenti dell’auto, soprattutto quelli per le revisioni precedenti e i tagliandi;
  • chiedete di poter fare un giro di prova, in modo da vedere se il motore funziona o se ci sono problemi.

I motivi per cui comprare l’auto usata dal concessionario può rivelarsi più vantaggioso sono principalmente due:

  • avete possibilità di trovare in vendita le auto usate a KM 0, ovvero le auto che sono state acquistate dalla concessionaria per raggiungere i target periodici imposti dalla casa madre. Sono auto già immatricolate e targate, ma praticamente non sono mai state usate, se non in esposizione presso i saloni o le fiere;
  • secondo il Codice del Consumo, il concessionario deve rispettare la garanzia legale di conformità, ovvero in un periodo tra 12 e 24 mesi deve garantire che l’auto funzioni e che all’acquirente siano state comunicate tutte le peculiarità del veicolo che sta acquistando, assumendosi eventuali riparazioni di guasti o sostituzione dell’auto se dovessero sorgere dei problemi derivanti da situazioni precedenti alla vendita.

Il Codice del Consumo è il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e si applica a tutti i beni di consumo nel Titolo III disciplina il tema della garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo. In particolar modo gli articoli 129, 130 e 132 dichiarano:

Art. 129.
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
[…]
3. Non vi e’ difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

[…]

Art. 130.
Diritti del consumatore

1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

[…]

Art. 132.
Termini

1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

In parole povere: quando vi trovate ad acquistare l’auto usata dal concessionario, fategli tutte le domande che vi possano venire in mente, fatevi mostrare tutti i documenti della vettura ma soprattutto fatevi attestare la conformità dell’auto. In questo modo sarete tutelati e non rischierete fregature, perché potrete appellarvi al Codice del Consumo.

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