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La multa nella strada privata è valida? Ecco cosa dice la normativa

Un vigile può fare la multa in una strada privata? Cosa dice la normativa? Il Ministero dei Trasporti è intervenuto per fare chiarezza: ecco tutti gli articoli di legge.

Se vi state chiedendo se la multa ricevuta il parcheggio in una strada privata è valida, oppure se siete voi ad abitare in una strada privata e volete capire se la Polizia Municipale può intervenire, sappiate che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fugato ogni dubbio sulla questione. Grazie al parere 2507/2016 del 29 aprile 2016 è ora chiaro che i vigili possono intervenire anche nelle strade private ad uso pubblico. Ma vediamo cosa vuol dire “strada privata” e quali sono i casi in cui effettivamente potete far valere il vostro diritto.

Strada privata: definizione e normativa

In primo luogo bisogna specificare cosa è la “strada privata”. Una definizione giuridica precisa non esiste, ma ci si arriva tramite la spiegazione del Codice della strada e la specifica di proprietà privata data dal Codice Civile, ovvero:

  • la strada è “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (comma 1 art. 2 del Codice della Strada, Definizione e classificazione delle strade);
  • e “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” (art. 832 del Codice Civile, Contenuto del diritto).

Come possono coincidere le due cose? Immaginate di avere una proprietà e di costruire una casa: la strada nel vostro terreno che collega la casa con la via di accesso è la vostra strada privata. Immaginate ora che pian piano sorgano altre case nei terreni accanto al vostro, e che i vicini sfruttino la strada da voi creata in virtù di accordi: la vostra strada privata, che permette l’accesso a tutte le altre case, diventa ad uso pubblico, ma continua a rimanere privata perché è sul vostro terreno e non è stata oggetto di esproprio da parte del Comune.

La segnaletica nella strada privata

Nella strada privata si può chiedere l’autorizzazione al Comune a installare la segnaletica stradale, come previsto dal 1 comma dell’art. 37 del Codice della Strada, che recita:

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

  • 1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
    • c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
    • d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.”

e, secondo quanto recitano i commi 2 e 10 dell’articolo 38 del Codice della Strada:

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 38. Segnaletica stradale.

  • 2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
  • 10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

Le multe sulla strada privata

Fatte queste premesse necessarie, arriviamo alla domanda principale. I vigili possono elevare le multe in una strada privata? Come già detto, la risposta è sì: il Ministero dei Trasporti ha chiarito con il parere n. prot. 2507 del 29 aprile 2016 che, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, sta agli enti proprietari regolare la circolazione stradale con ordinanze rese note alla collettività (i cartelli stradali), come indicato dall’art. 5 comma 3.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.

  • 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

  • 4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
    • a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
    • b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    • c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
    • d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
    • e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
    • f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
  • 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
  • 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

    3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.

Quindi, secondo quanto previsto dal già citato comma 10 dell’art. 38 del Codice della Strada, la Polizia Municipale potrà elevare le multe nelle le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico e i cittadini sono tenuti a rispettare i segnali stradali in base a quanto indicato dal comma 2 del medesimo articolo 38 del Codice della Strada. Questo viene confermato anche dall’art.75 del D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 che al comma 2 recita:

  • 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

L’articolo appena citato mette in evidenza anche una differenza che si rivela palese per motivi pratici. Il campo d’azione della Polizia Municipale si limita alle strade private di uso pubblico, ma non può estendersi alle strade private di uso privato: semplicemente perché se la strada privata è chiusa da cancelli o sbarre che ne limitino la circolazione al pubblico, il vigile non potrà fisicamente accedervi per controllare che vi siano irregolarità nella sosta.

Il parere del Ministero dei Trasporti specifica anche che nelle strade private ad uso privato la segnaletica, se presente, deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada e non può essere di fantasia: i vigili dunque non potranno entrare a elevare multe, ma la segnaletica deve essere a norma di legge, come già ripetuto nel comma 10 dell’articolo 38 del Codice della Strada.

Fonte | StudioCataldi.it, LaLeggePerTutti.it
Foto | Tommaso Tani

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